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pubbliche gare 4-bis del d. lgs. n. 163/2006, che richia- che lo Sportello è diretto ad “ottimiz- ma il bando emanato dalla stazione zare la diffusione delle informazioni appaltante, sulla base dei modelli dei relative alle procedure di gara”. Inol- bandi-tipo approvati dall’Autorità e tre, il CdS rileva che i “compiti dello indicanti le tassative cause di esclusio- Sportello non sembrano sovrapporsi a ne, genericamente poste dal citato art., quelli degli osservatore regionali e che, 46, comma 1-bis, nonché le eventuali comunque, non vi è alcuna lesione delle motivate deroghe”. Delineato e chia- competenze regionali, trattandosi di rito tale scenario, il Tar procede ad istituto facoltativo”. Anche il Consiglio occuparsi delle note di chiarimento ai di Stato ribadisce un punto, che deve disciplinari di gara, formulate e diffu- essere molto chiaro: spetta alla singola se dalle stazioni appaltanti, talora con amministrazione aggiudicatrice valuta- eccessiva disinvoltura. re se sia opportuna l’istituzione dello Al riguardo, per inquadrare e com- Sportello, il quale non è affatto obbli- prendere correttamente le indicate gatorio. A conferma della facoltatività, note, occorre far cenno all’istituto il comma 3° dell’articolo 9 stabilisce dello “Sportello dei contratti pubbli- che l’eventuale istituzione non deve ci”. Trattasi di una novità, introdotta comportare oneri aggiuntivi per le pub- dall’articolo 9 del Codice, prevista dalle bliche stazioni appaltanti. Tale neces- nuove direttive comunitarie in mate- saria mancanza di oneri non comporta, ria. Infatti, l’articolo 27 della direttiva tuttavia, che il servizio espletato dallo 2004/18 prevede che l’amministrazione Sportello, cioè le informazioni, sia gra- aggiudicatrice può, o di propria inizia- tuito. Infatti, il comma 5° stabilisce che tiva o in quanto obbligata dallo Stato le informazioni devono essere fornite membro, precisare, in sede di capitola- in cambio di un corrispettivo. Questo, to d’oneri, l’organismo, presso il quale è determinato dalla singola stazione possibile attingere notizie, in relazione appaltante, deve coprire il costo del a disposizioni a tutela dell’ambiente, servizio reso. della sicurezza del lavoro, che si appli- Le stazioni appaltanti, che abbiano isti- 1. cheranno al singolo contratto “posto tuito lo sportello o ne abbiano attribu- Il calcolo di cui sopra rispetta gli in gara”. Parimenti, l’articolo 39 della ito i compiti ad un ufficio già esisten- L’ente aggiudicatore può indicare, 2 direttiva 2004/17, in relazione ai setto- te , devono indicare nel bando, o nel o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare, nel ri speciali, presenta una similare dispo- capitolato, lo Sportello o l’ufficio, a cui capitolato d’oneri l’organismo o gli organismi dai quali i candidati 1 sizione . Va rilevato che entrambe le possono essere chieste le informazioni, o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi disposizioni comunitarie non prevedo- precisando, altresì, il costo del servizio. relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in no un obbligo di istituzione, ma una Ora, è importante concentrare l’at- materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello facoltà. L’articolo 9, al comma 1°, con- tenzione sui poteri dello Sportello, Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere ferma tale previsione e stabilisce che le che risultano essere normativamente fornite le prestazioni, e che si applicheranno ai lavori effettuati nel stazioni appaltanti possono istituire un i seguenti: cantiere o ai servizi forniti nel corso dell’esecuzione dell’appalto ufficio, denominato “sportello dei con- a) fornire ai candidati, agli offerenti ed tratti pubblici relativi a lavori, servizi, ai soggetti, che intendono presen- 2. forniture”. Il Consiglio di Stato, in sede tare una candidatura o un’offerta, Possibilità prevista dal comma 4°: di parere n. 355/2006, ha formulato informazioni relative alle norme I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio positive considerazioni, affermando vigenti nel luogo di affidamento e già esistente, sempre nel rispetto del comma 2 TEME 1/2.15 5