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juris aula Rassegna giurisprudenziale in collaborazione con È indirizzo prevalente nella le quali presuppongono l’esi- Camillo – Forlanini, Aifa - Agen- quanto l’Azienda avrebbe prov- giurisprudenza amministrati- stenza di una sola impresa in zia Italiana del Farmaco) veduto: a) alla individuazione va che le imprese operanti in grado di fornire l’autoprodut- delle esigenze tecniche; b) alla un determinato settore siano tore di ossigeno medicale con L’Azienda Ospedaliera, con spe- fissazione dei requisiti minimi legittimate ad impugnare le i requisiti voluti dall’Azienda, cifica delibera, procedeva ad e alla definizione tecnica del determinazioni che riguardano era onere di questa dimostrare acquistare direttamente dalla bene; c) allo svolgimento di una le modalità di conferimento del la “unicità” del fornitore, e la società [Alfa] un sistema di indagine conoscitiva” e che “per servizio anche al solo fine di conseguente necessità di atti- autoproduzione di ossigeno e quanto riguarda poi l’impianto ottenere l’annullamento della vare la procedura negoziata. (..) uno di autoproduzione di area di area medicale l’affidamento gara e dell’eventuale aggiu- Non essendo stato accertato, medicale, mediante procedura senza gara è avvenuto a norma dicazione, ed il rinnovo della attraverso una puntuale inda- negoziata senza pubblicazio- dell’art. 125 d.lgs. n.163, che procedura cui aspirano a parte- gine conoscitiva (da effettuarsi ne del bando, ai sensi dell’art. prevede la non applicazione cipare (cfr. in termini Cons. St. anche in ambito comunitario), 57, comma 2, lett. b) d. lgs. n. delle norme del Codice ai con- V, 10 settembre 2009, n.5426; che sul mercato operava una 163/2006. tratti di servizi e forniture sot- 31 dicembre 2007, n.6797; 27 sola impresa in grado di fornire Tale delibera veniva così impu- tosoglia”. ottobre 2005, n.5996; 4 maggio quanto richiesto dall’Azienda, gnata dalla società [Beta] Il Collegio ha respinto l’ap- 2004, n.2696). (..) Secondo la non sussistevano le condizioni davanti al competente Tar sotto pello proposto sulla base delle giurisprudenza sopra richiama- per la procedura negoziata, né diversi profili, tra cui l’assenza seguenti argomentazioni. ta – inoltre - ai fini del ricono- la circostanza che [Alfa] offrisse delle condizioni previste dall’art. 1. In via preliminare, afferma il scimento della legittimazione un sistema con caratteristiche 57 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. Consiglio di Stato, “viene anzi- all’impugnativa da parte di una particolarmente gradite dalla 163 in quanto, sosteneva, l’ap- tutto all’esame del Collegio la impresa del settore non occorre Azienda poteva giustificare la parecchio prescelto dall’Azienda questione di cui al primo moti- documentare una capacità ope- deroga alla procedura concor- per la produzione di area medi- vo di appello con il quale viene rativa paragonabile a quella del suale, dal momento che proprio cale non poteva essere conside- censurata la sentenza di primo soggetto prescelto, trattandosi in sede di gara pubblica pote- rato come oggetto di privativa grado nella parte in cui ha di elemento che assume rilevan- vano essere meglio apprezzate industriale e l’Azienda avrebbe riconosciuto a [Beta] la legit- za solo in sede di partecipazione le qualità tecniche dei prodot- prima individuato una deter- timazione a ricorrere avverso la alla gara e di valutazione com- ti offerti, con la possibilità di minata apparecchiatura e poi procedura negoziata intercorsa parativa delle offerte presentate scegliere quello maggiormente individuato le proprie esigenze, tra l’Azienda ed [Alfa]”. dalle imprese concorrenti rispondente alle esigenze della invertendo in tal modo l’”iter” 1.1. In merito, replica il Colle- Amministrazione. Anche perché prefigurato dall’art. 57 di cui gio, rigettando il motivo, “deve Il ricorso alla procedura nego- il sistema di autoproduzione di sopra. però rilevarsi che la sentenza ziata senza pubblicazione del ossigeno ricercato dalla Azienda Il Tar ha accolto il ricorso con appellata assume a supporto bando, rivestendo carattere di non doveva possedere caratte- sentenza successivamente della legittimazione a ricorrere eccezionalità rispetto all’ob- ristiche tecniche particolari se impugnata da [Alfa], che, in da parte di [Beta] anche la posi- bligo dell’Amministrazione di non quella di produrre ossigeno particolare, ha eccepito in via zione di questa quale impresa individuare il privato contraente avente un grado di purezza con- preliminare il difetto di legitti- operante nello stesso settore attraverso il confronto concor- forme a quanto stabilito dalla mazione a ricorrere di [Beta] e, cui si riferiva la procedura nego- renziale, richiede un particolare normativa europea. in secondo luogo, il difetto di ziata intrapresa dall’Azienda”. rigore nella individuazione dei (cfr. art. 57 comma 2, lett. b) motivazione. Occorre, pertanto, considerare presupposti che possono legit- d.lgs. 12 aprile 206, n. 163) [Alfa] ha affermato, in par- che “è indirizzo prevalente nella timare il ricorso a tale procedu- ticolare, che “nessuno degli giurisprudenza amministrati- ra. Nella fattispecie in esame, Tratte da Consiglio di Stato, Sez. adempimenti necessari per far va che le imprese operanti in in cui la scelta della procedu- III, 19 aprile 2011, n. 2404 (Sifra luogo alla procedura negoziata un determinato settore siano ra negoziata di cui all’art. 57 S.r.l. contro Linde Medicale S.r.l. senza pubblicazione del bando legittimate ad impugnare le d.lgs. n.163 è stata effettuata in P. e Q. Mand. Rti, nei confron- sarebbe stato effettuato dalla determinazioni che riguardano per “ragioni di natura tecnica”, ti di Azienda Ospedaliera San stazione appaltante. Ciò in le modalità di conferimento del 40 TEME 5.11