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pubbliche gare La proroga e il rinnovo programmati dei contratti pubblici: illegittimità o opportunità? Dott. Vittorio D’Ambrosio Una delle questioni in assoluto più dibat- con l’impresa affidataria, pur in assenza di Coordinatore Ufficio Provveditorato tute in dottrina e giurisprudenza è quella una espressa dichiarazione di volontà in U.O.C. Acquisizione beni e servizi relativa alla possibilità per l’Amministra- tal senso delle parti. Azienda U.S.L. Teramo zione di inserire nei bandi di gara e nella Il comma 2 dell’art. 6 stabiliva, infatti, che, lex specialis clausole che, alla scadenza a pena di nullità dei contratti stessi, “è dei contratti, attribuiscano alla stazione vietato il rinnovo tacito dei contratti delle appaltante la facoltà di prorogare o rin- pubbliche amministrazioni per la fornitura novare i contratti stessi per il periodo di di beni e servizi…”. tempo prestabilito negli atti di gara. Tuttavia, nell’ultimo periodo del comma 2, In buona sostanza, alla luce dei diversi veniva salvaguardata la ammissibilità del orientamenti e delle tesi che si andranno c.d. “rinnovo espresso” riconoscendo la ad esaminare, ci si chiede se la previsione possibilità per le pubbliche amministrazio- di siffatte clausole realizzi una opportuni- ni, nel trimestre antecedente alla scadenza tà per l’Amministrazione in quanto rende del contratto, di verificare la sussistenza di possibile eventualmente proseguire il rap- ragioni di convenienza e pubblico interesse porto contrattuale con l’affidatario a prez- per la rinnovazione del contratto, in pre- zi e condizioni particolarmente vantaggiosi senza delle quali si sarebbe potuta comu- per l’interesse pubblico senza addivenire nicare all’impresa affidataria la volontà di alla indizione di una nuova procedura di procedere al rinnovo. gara con tutti i rischi che ne conseguono Dunque, pur in assenza di clausole ripor- (contenziosi, condizioni economiche meno tate ab initio negli atti di gara, era ricono- vantaggiose delle attuali ecc.), ovvero se sciuta la facoltà per l’Amministrazione di tali clausole debbano essere considerate procedere al rinnovo del contratto purché illegittime ed, in quanto tali, non inseri- la prosecuzione del rapporto fosse soste- bili negli atti di gara e non azionabili da nuta da adeguate motivazioni in termini parte dell’Amministrazione che potrà fare di convenienza e pubblico interesse (ad affidamento esclusivamente sulla durata esempio permanere di condizioni econo- iniziale del contratto. miche particolarmente favorevoli a fronte di una buona qualità dei beni e/o servizi Le proroghe e i rinnovi nella disciplina erogati) e nel rispetto del limite temporale normativa previgente massimo di durata dei contratti pubblici 1. La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Inter- di cui all’art. 12 R.D. 18 novembre 1923, “I contratti debbono avere venti correttivi di finanza pubblica) ha n. 2440 (Nuove disposizioni sull’ammini- termini e durata certa e non possono essere stipulati con posto fine alla prassi consolidatasi in pre- strazione del patrimonio e sulla contabilità onere continuativo per lo Stato, 1 se non per ragioni di assoluta cedenza secondo la quale era ammesso il dello Stato) , stabilito nella misura di nove convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, ossia anni. approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può il re-instaurarsi del vincolo contrattuale Tale impostazione garantiva alla pubblica oltrepassare i nove anni.” 6 TEME 7/8.11