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pubbliche gare amministrazione di evitare impegni con- Legge comunitaria 2004) ha abrogato la trattuali di lunga durata, stabiliti già dall’i- particolare fattispecie di rinnovo espresso nizio all’atto della indizione della gara, che di cui al secondo comma dell’art. 6 legge avrebbero potuto creare difficoltà in caso 537/1993, introducendo però, al secondo 3 di inadempimenti in corso d’opera da parte comma dell’art. 23 della legge 62/2005 , dell’impresa appaltatrice. una disciplina transitoria che prevedeva la Tuttavia, con il passare del tempo, il ricor- possibilità per le pubbliche amministrazio- so indiscriminato da parte delle stazioni ni di addivenire ad una sorta di proroga appaltanti all’istituto del rinnovo espres- contingentata per quei contratti già sca- so, nei fatti svincolato da una qualsiasi duti o che venivano a scadere nei sei mesi reale ed effettiva valutazione in termini di successivi alla data di entrata in vigore opportunità, convenienza ed economicità, della legge, per il tempo strettamente aveva svuotato i nobili principi ispiratori di necessario alla stipula dei nuovi contratti tale norma del loro significato originario a condizione che la proroga non superasse dando vita, nella prassi, a fattispecie che comunque i sei mesi e che i relativi bandi realizzavano una sistematica elusione dei di gara fossero pubblicati entro e non oltre principi comunitari di concorrenzialità, par i novanta giorni dalla data di entrata in condicio e trasparenza che si traducevano, vigore della legge. di fatto, in veri e propri affidamenti diretti. L’istituto della proroga contrattuale che, a Di fronte a questa pratica generalizzata, differenza del rinnovo, non consente una la Commissione Europea non è rimasta rinegoziazione dei termini del contratto 2. a guardare: con procedura istruttoria n. originario, rappresentando esclusivamen- “L’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, della legge 24 2110/2003 ha aperto un procedimento di te uno slittamento in avanti del termine dicembre 2003, n. 537 e successive modificazioni, è infrazione nei confronti dell’Italia per porre di scadenza agli stessi patti e condizio- soppresso.” fine al disinvolto ricorso ai rinnovi espres- ni in essere, manifesta, nel dettato del 3. si quale strumento per eludere l’indizione secondo comma dell’art. 23 della legge L’art. 23, secondo comma della di nuove gare d’appalto in dispregio dei 62/2005, tutta la sua portata di eccezio- legge 62/2005 stabiliva che “I contratti per acquisti e forniture richiamati principi di concorrenza e tra- nalità nell’ambito del nostro ordinamento di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata sparenza mortificando, così, il caposaldo (essendo appunto prevista solo a partico- in vigore della presente legge, possono essere prorogati per di matrice comunitaria dell’evidenza pub- lari condizioni e circoscritta ad un periodo il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di blica. transitorio). A tal proposito, va ricordato espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la Solo a seguito dell’apertura della proce- quanto affermato da una pronuncia del proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non 4 dura d’infrazione, il Legislatore nazionale, Consiglio di Stato del 2009 secondo cui oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 2 con l’art. 23, primo comma della legge 18 “la proroga dei contratti …(omissis)… non è legge.” aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adem- un istituto stabile dell’ordinamento” risul- 4. pimento di obblighi derivanti dall’appar- tando “persino privo della necessaria base Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2009, n. tenenza dell’Italia alle Comunità europee. normativa”. 2882. TEME 7/8.11 7