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normazione rabili, suddivisi in sub-criteri e la gradua- Se la valutazione qualitativa è determina- toria delle offerte viene determinata con ta, per esempio, mediante n. 9 sub-criteri, il metodo aggregativo compensatore ed i come nel caso preso in esame dall’AVCP, coefficienti relativi agli elementi qualita- va rilevato che un’offerta conseguirebbe tivi sono individuati mediante la media dei il punteggio di 70 soltanto se essa fosse punteggi attribuiti discrezionalmente nel valutata, da tutti i componenti della range tra 0 ed 1 da ciascun componente Commissione giudicatrice, la migliore in della Commissione di gara. tutti i nove sub-criteri. In tal caso, qualora i ribassi siano molto Tale circostanza, tuttavia, non si verifica contenuti, può risultare che l’aspetto quasi mai, e, pertanto, alla migliore offerta, economico, fondato sul ribasso offerto, operando attraverso i sub-criteri, verranno pesi di fatto in misura relativamente più attribuiti sicuramente meno di 70 punti. consistente nella determinazione dell’of- Questa circostanza produce una violazione ferta economicamente più vantaggiosa, del rapporto che la Stazione Appaltante ha anche se, in assoluto, cioè in entità di stabilito debba sussistere fra prezzo/quali- euro risparmiati, i vantaggi per la Stazione tà, in quanto in base alle formule del cita- Appaltante sono poco elevati. to Allegato P al primo viene sicuramente In altri termini, quando sussistono le cir- attribuito il relativo punteggio massimo costanze prima evidenziate, nel caso in cui previsto, al secondo è poco probabile che vi siano ribassi non elevati e vicini tra di venga assegnato tale punteggio. loro, le differenze tra i punteggi possono Per ripristinare il corretto rapporto prez- risultare molto consistenti ma non rispec- zo/qualità, occorre allora attribuire alla chiare le differenze tra le offerte in termini migliore offerta tecnica, cioè a quella a di prezzo. cui è stato attribuito il valore più alto tra- La conseguenza pratica è che può vincere mite i sottocriteri, il punteggio massimo la gara l’offerta di un concorrente che, in indicato dalla lex specialis e, conseguen- termini assoluti, offre un prezzo di poco temente, mediante proporzione lineare, più basso, ma che per effetto della situa- riparametrare tutte le altre offerte. zione sopra descritta riceve un punteggio Nel caso oggetto del quesito sottoposto per il prezzo molto elevato, ribaltando così all’Autorità, il disciplinare di gara, pur non nei fatti la proporzione tra peso dell’offer- esplicitamente, aveva adottato, vista la ta tecnica e peso dell’offerta economica scelta delle formule, il metodo “aggrega- stabilito dalla lex specialis. tivo compensatore”. Nel parere in commento viene proposto, al Ebbene, l’AVCP ha precisato che l’utilizzo fine di evitare il prodursi dell’effetto sopra del metodo aggregativo compensatore, la descritto, l’applicazione della cd. “ripara- scomposizione dell’elemento qualitativo in metrazione”, di cui agli Allegati M, G e P sub-criteri, la determinazione dei coeffi- del D.P.R. 207/10, prendendo a riferimento cienti di valutazione da attribuire a questi il caso in cui i criteri siano due: prezzo e ultimi mediante media dei punteggi asse- qualità. gnati discrezionalmente da ciascun com- Ebbene, l’attribuzione del punteggio di 30 ponente della Commissione, richiedono, al prezzo e di 70 alla qualità vuole dire al fine di garantire il necessario rispetto che per la Stazione Appaltante la valuta- del rapporto tra il peso dell’offerta eco- zione complessiva dell’offerta deve essere nomica e quello dell’offerta tecnica, la composta per il 30% dalla valutazione riparametrazione dei punteggi attribuiti a economica e per il 70% dalla valutazione quest’ultima, secondo le modalità di cal- qualitativa. colo già esemplificate dall’Autorità nelle TEME 3/4.13 5 TEME_3-4-13_interno.indd 5 15/05/13 09.43
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