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normazione sub-criterio, conseguendo così il massimo modus procedendi, obiettando che la punteggio attribuibile. Poi si riparametre- riparametrazione avrebbe dovuto essere ranno tutti gli altri punteggi ottenuti divi- fatta non complessivamente, ma separa- dendo gli stessi per il punteggio massimo tamente, per ciascuna componente avente e moltiplicando così i coefficienti ottenuti autonoma identità concettuale ed autono- per il punteggio massimo attribuito al sin- mo punteggio massimo. La Commissione, golo criterio o sub-criterio. a questo punto, in parte accogliendo tale E così rifacendosi all’esempio di cui sopra rilievo, ha rifatto la graduatoria provviso- avremo: ria, compiendo una doppia riparametrazio- V2i: 6,3 / 6,3 = 1 x 10 = 10 ne. Precisamente, in un primo momento, V4i: 6 / 6,3 = 0,95 x 10 = 9,5 ha fatto una riparametrazione per cia- V5i: 3,6 / 6,3 = 0,57 x 10 = 5,7 scuna delle due voci che compongono la V3i: 3 / 6,3 = 0,47 x 10 = 4,7 qualità tecnica, in seguito a tale riparame- V1i: 2 / 6,3 = 0,31 x 10 = 3,1 trazione, ha ritenuto di procedere ad una seconda riparametrazione, al fine di asse- L’offerta migliore conseguirà quindi il gnare all’offerta risultata migliore sotto il massimo punteggio e tutte le altre offerte profilo della qualità tecnica il punteggio verranno riparametrate di conseguenza. massimo previsto dalla lex specialis per L’Autorità ricorda, infine, che riparame- l’offerta tecnica. trare l’offerta migliore ad un coefficiente Il Supremo Consesso ha ritenuto corretto pari ad uno e, conseguentemente, tramite tale modus procedendi sulla base del fatto proporzione lineare, le altre offerte, risul- che in tal modo si evita di alterare, per ta essere il metodo migliore anche per un verso, il peso ponderale di ciascun ele- la valutazione dell’anomalia, in quanto, mento qualitativo rispetto alla valutazio- a monte, una valutazione di tipo asso- ne complessiva della qualità tecnica e, per luto permetterebbe alla Commissione di altro verso, il peso ponderale complessivo eluderla, già in fase d’esame delle offer- della qualità tecnica rispetto all’elemen- te tecniche, potendo la stessa optare per to quantitativo rappresentato dal prezzo. valutazioni che cadano tutte al di sotto Secondo i Giudici del Consiglio di Stato della soglia prevista dall’art. 86, comma 2 “nell’ambito delle gare da aggiudicarsi del Codice dei contratti. con il criterio dell’offerta economicamen- te più vantaggiosa, quando la lex specialis La sentenza della sentenza del Consiglio preveda due (o più) criteri autonomi per di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, la valutazione dell’offerta tecnica, occor- n. 5754. re rispettare due diverse “proporzioni”: la La riparametrazione ha ad oggetto soltanto prima, “interna” alla valutazione dell’e- i sub-punteggi conseguiti dai ricorrenti in lemento qualitativo, consiste nel diverso relazione all’offerta tecnico-qualitativa? peso ponderale che la stazione appaltante Ovvero il totale dei medesimi punteggi? ha attribuito a ciascuna sub componente Ebbene a questo interrogativo, la risposta al fine di valutare l’offerta tecnicamente più incisiva si rinviene in un recente approdo migliore; la seconda, “esterna” alla valuta- del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novem- zione della componente tecnica, consiste bre 2012, n. 5754 che ha affrontato il tema nel diverso peso ponderale che la stazione della modalità di attribuzione del punteggio appaltante ha assegnato rispettivamente previsto per la c.d. qualità tecnica, nel caso all’elemento qualità tecnica e all’elemento in cui la componente tecnica sia scomposta prezzo al fine di individuare quella che nel in due distinti sub-criteri, ciascuno con un complesso risulta l’offerta economicamen- punteggio massimo attribuibile. te più vantaggiosa”. Nel caso all’esame dei Giudici del Supremo Alla luce degli interventi dell’Autorità e Consesso la Commissione di gara aveva della stessa giurisprudenza può quindi effettuato la c.d. riparametrazione dell’of- sostenersi che l’intervento di riparametra- ferta tecnica “alla fine”, ovvero sulla zione, nelle gare da aggiudicarsi all’offerta somma dei due punteggi avuti da ciascun economicamente più vantaggiosa, debba concorrente per ciascuna delle due voci essere qualificato come “doveroso”, e non relative alla qualità tecnica. La seconda solo “opportuno” e le Commissioni giudica- classificata aveva quindi criticato tale trici dovranno tenerne debitamente conto. TEME 3/4.13 7 TEME_3-4-13_interno.indd 7 15/05/13 09.43