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normazione già modificato dall’art. 7bis del D.L. 7 mag- particolari condizioni tecniche o logistiche gio 2012 n. 52 (a sua volta convertito in L. delle forniture, le aziende sanitarie locali 6 luglio 2012, n. 94). sono tenute a proporre ai fornitori una rine- Tale norma così disponeva: ”nelle more del goziazione dei contratti che abbia l’effetto perfezionamento delle attività concernenti di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai la determinazione annuale di costi stan- prezzi di riferimento come sopra individuati, dardizzati per tipo di servizio e fornitura da senza che ciò comporti modifica della durata parte dell’Osservatorio dei contratti pubbli- del contratto. In caso di mancato accordo, ci relativi a lavori, servizi e forniture di cui entro il termine di trenta giorni dalla tra- all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile smissione della proposta, in ordine ai prezzi 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le come sopra proposti, le aziende sanitarie attività delle Centrali regionali per gli acqui- locali hanno il diritto di recedere dal contrat- sti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° to senza alcun onere a carico delle stesse, in luglio 2012, attraverso la Banca dati nazio- deroga all’art. 1671 del codice civile”. nale dei contratti pubblici di cui all’articolo I tratti salienti di tale previsione erano, dun- 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, que, i seguenti: n. 82, fornisce alle regioni un’elaborazione (i) elaborazione dei prezzi unitari di riferi- dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli mento da parte dell’Osservatorio (in attesa eventualmente previsti dalle convenzioni della determinazione annuale dei costi stan- Consip, anche ai sensi di quanto disposto dardizzati); all’articolo 11, alle condizioni di maggiore (ii) verifica da parte delle Aziende sanitarie efficienza dei beni, ivi compresi i dispositi- locali della sussistenza di eventuali diffe- vi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, renze significative di tali prezzi unitari di delle prestazioni e dei servizi sanitari e non riferimento con i prezzi unitari previsti dai sanitari individuati dall’Agenzia per i servi- contratti in essere per gli acquisiti di beni zi sanitari regionali di cui all’articolo 5 del e servizi; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, (iii) proposta (obbligatoria) di rinegoziazio- tra quelli di maggiore impatto in termini di ne, subordinata alla previa valutazione che costo a carico del Servizio sanitario nazio- le suddette significative differenze non deri- nale. Ciò, al fine di mettere a disposizione vassero da particolari condizioni tecniche o delle regioni ulteriori strumenti operativi di logistiche delle forniture; controllo e razionalizzazione della spesa. Le (iv) in caso di esito positivo della rinego- regioni adottano tutte le misure necessarie a ziazione, riconduzione dei prezzi unitari di garantire il conseguimento degli obiettivi di fornitura ai suddetti prezzi di riferimento, risparmio programmati, intervenendo anche senza modifica della durata del contratto; sul livello di spesa per gli acquisti delle pre- (v) in caso di esito negativo (e cioè di “man- stazioni sanitarie presso gli operatori privati cato accordo”), attribuzione alle aziende accreditati. sanitarie del “diritto” di recesso senza oneri Qualora sulla base dell’attività di rilevazione (e cioè senza riconoscimento dei costi soste- di cui al presente comma, nonché sulla base nuti e del mancato utile). delle analisi effettuate dalle centrali regio- A distanza di pochi mesi, tuttavia, il testo nali per gli acquisti anche grazie a strumen- dell’art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. 6 ti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti luglio 2011 n. 98 è stato nuovamente dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti modificato. di beni e servizi, emergano differenze signi- Infatti, con l’art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. ficative dei prezzi unitari, non giustificate da 6 luglio 2012 n.95 (da ultimo convertito TEME 3/4.13 9 TEME_3-4-13_interno.indd 9 15/05/13 09.43