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dialogo tecnico un privato che rediga in tutto o in parte Dialogo Tecnico e Dialogo Competitivo il capitolato tecnico, a condizione che il Il Dialogo Tecnico va tenuto ben distin- privato sia un esperto del settore e/o sia to dal Dialogo Competitivo. I due isti- comunque conosciuto e considerato affi- tuti, malgrado perseguano entram- dabile. Questa attività non dovrà essere bi l’obiettivo generale di consentire remunerata in alcun modo o comunque un confronto tra mercato e stazione intendersi onerosa, poiché altrimenti ver- appaltante prima dell’aggiudicazione, rebbe violata la disciplina dell’affidamento si differenziano per l’oggetto della col- degli appalti di servizi di progettazione, laborazione. Infatti, mentre il Dialogo traducendosi in un affidamento diretto Tecnico ha per oggetto una consulen- non ammesso dalla legge. za antecedente la stessa espressione Tale forma di consulenza, infine, dovrà dell’idea di indire una gara, il Dialogo essere rispettosa del principio di tra- Competitivo, invece, interviene in un sparenza amministrativa, e pertanto la momento successivo, quando la sta- stazione appaltante dovrà dichiarare nel zione appaltante ha già deliberato di bando della successiva gara di avervi fatto indire una gara, ma non ne ha ben defi- ricorso, con l’espressa indicazione dell’im- nito l’oggetto. Il Dialogo Competitivo è presa o delle imprese consulenti. una procedura di affidamento di con- Ancor più importante, nel capitolato tratti pubblici; il Dialogo Tecnico è una d’oneri non si potrà - né dovrà - effet- semplice consulenza che non è volta tuare alcuna indicazione tale da alterare ad assegnare alcun vantaggio in sede la libera concorrenza, non potendo, ad di gara al consulente. Ancora, l’utilizzo esempio, fare riferimento a specifiche del Dialogo Competitivo è limitato per tecniche vincolanti e/o a indicazioni di legge ai soli appalti “particolarmente origine tali da essere riconducibili all’im- complessi”, mentre il ricorso al Dialogo presa consulente medesima o ad altro Tecnico non contempla limitazioni specifico soggetto determinato: in con- quanto ai presupposti di operatività. clusione, non devono sussistere elementi di pregiudizio per il mercato interessato I limiti all’appalto. E’ evidente che l’istituto del Dialogo Tecnico rischia di porre in contrappo- sizione due esigenze fondamentali: da Per porre rimedio un lato la necessità, anzi l’obbligo, delle a questa carenza, che in termini stazioni appaltanti di improntare la loro azione alla massima efficacia ed effi- economici verrebbe chiamata cienza, e quindi di svolgere un’istrut- “asimmetria informativa”, toria pre gara completa che consenta loro di acquistare sul mercato in piena è possibile, già da diversi anni, consapevolezza; dall’altra, l’obbligo di fare ricorso a uno strumento salvaguardare la parità di condizioni dei concorrenti del mercato. Va da sé, molto utile ma poco conosciuto: infatti, che un utilizzo distorto e ille- il Dialogo Tecnico gittimo dell’istituto potrebbe porre in serio rischio la c.d. par condicio delle 6 TEME 10.10