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dialogo tecnico varie imprese concorrenti. L’utilizzo del imprese e stazioni appaltanti e non una Dialogo Tecnico non può certamente limitazione alla possibilità di partecipa- costituire la ragione di una deroga al zione alle gare. rispetto di questi fondamentali principi. L’esperienza di questi anni relati- A questo proposito, l’ottavo conside- va all’applicazione di tale istituto ha rando espressamente impone che lo dimostrato che, laddove l’Amministra- svolgimento dell’attività di consulenza zione non abbia paura di attivare un non ponga in alcun modo a rischio la meccanismo del genere ma lo rende par condicio e la concorrenza. Ma la trasparente, e il privato esperto abbia tutela più ampia, volta a scongiurare il voglia e tempo di prestarsi come consu- rischio di utilizzi impropri, deriva dalle lente della P.A. nel modo sopra descrit- norme che sanzionano con l’illegitti- to, l’efficienza e l’efficacia sono obiet- mità i bandi e i capitolati formulati in tivi agevolmente raggiungibili. modo tale da favorire una determinata In altri termini, il ricorso da parte della impresa o produttore o un determinato stazione appaltante all’impresa privata prodotto. Proprio per questa ragione il mediante il Dialogo Tecnico permette Codice dei contratti prevede espres- alle Amministrazioni di sopperire tal- samente che, in via privilegiata, la lex volta alle frequenti carenze di organi- specialis di gara debba fare riferimen- co, o di professionalità interne, in modo to ai c.d. “requisiti funzionali”, ossia ai tale da poter consentire la indizione di requisiti che indicano in modo generale una gara determinando previamente, in il bene della vita adatto a soddisfare le modo adeguato, le prestazioni minimali necessità dell’ente, senza alcuna ulte- da sviluppare in offerta. riore specifica tecnica. Nel contempo, l’impresa privata potrà sfruttare tale opportunità per fini pro- La partecipazione alla successiva gara mozionali e per ottenere un vantaggio, Se la finalità del Dialogo Tecnico, come consistente nella possibilità (lecita) di più volte ripetuto, è quella di fornire dedicare più tempo alla formulazione una consulenza precedente l’indizione del progetto-offerta e alla predisposi- della gara, va da sé che non potrà in zione di soluzioni innovative. alcun modo essere preclusa all’impresa o alle imprese consulenti la partecipa- zione alla gara pubblica, secondo quan- La funzione del Dialogo Tecnico, to ha affermato con chiarezza la Corte di Giustizia UE nella sua giurispru- come anticipato, è quella di denza (si veda la sentenza CGCE del 3 fornire una consulenza tecnica marzo 2005, in cause C 21/03 e 34/03). Anzi, la stessa necessità di garantire il nel momento antecedente lo rispetto della par condicio e della con- svolgimento della gara. correnza presuppone la possibilità per le imprese che abbiano prestato con- In ordine temporale, è la prima sulenza di partecipare alla successiva forma di collaborazione tra il gara. Il Dialogo Tecnico, infatti, deve essere uno strumento di interazione tra pubblico e il privato TEME 10.10 7