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mediazione in sanità La mediazione in materia di responsabilità medica: quale iter per la pubblica amministrazione? Seppure sia passato ormai un anno efficace (art. 1 legge 241/’90). Vale a Avv. Silvia Stefanelli dall’entrata in vigore dell’art. 5 del dire la soluzione più “conveniente”. A Responsabile Organismo D.lgs 28/2010 – che prevede il tenta- fronte, per giurisprudenza pacifica, la di Mediazione MG MEDIATION tivo di mediazione nelle controversie valutazione da parte della Corte dei in materia di responsabilità medica Conti sugli atti discrezionali della pub- come condizione di procedibilità prima blica amministrazione può comporta- di incardinare la causa – ancora oggi re un profilo di responsabilità erariale 1. Il percorso che ha portato a con- le pubbliche amministrazioni sanitarie solo ove gli atti stessi (in questa sede figurare una responsabilità “da risultato” è stata molto articolata. “stentano” a presentarsi in mediazione. la decisione di partecipare o meno alla Qui di seguito gli interventi legi- slativi principali: legge 142/1990 In alcuni casi sussiste un profilo con- mediazione nonché di chiudere o meno confluita nel D.Lgs 267/2000; legge 241/’90 come modifica- trattuale relativo alla gestione diretta tramite accordo conciliazione) violino i ta; d.lgs. 29/1993; d.lgs. 80/1998; d.lgs 165/2001) del sinistro da parte delle assicurazio- precetti di logica, coerenza, imparzia- in Italia. ni che non legittima la partecipazione lità e ragionevolezza che si pongono 2. Sul punto si riportano in questa della P.A. alla mediazione, ma in molti come limite della discrezionalità ammi- sede le seguenti sentenze: C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., casi la mancata partecipazione sembra nistrativa; al contrario il giudizio della 02/05/2005, n. 324 - Il giudice contabile, in sede di accerta- mento dell’illecito gestorio inte- più da attribuirsi ad una scarsa cono- Corte dei Conti non può invadere il grante la responsabilità ammi- nistrativa, spesso deve valutare scenza e fiducia nel nuovo strumento campo dell’opportunità e della conve- la conformità a legge degli atti gestori ed ai precetti di logica, fornito dal legislatore. In altri casi poi nienza delle scelte sottese all’adozione coerenza, imparzialità e ragio- nevolezza, che presidiano ai li- si pone a fondamento della decisione di degli atti stessi . miti della discrezionalità ammi- 2 nistrativa, senza mai invadere il campo dell’opportunità e della non partecipare e non chiudere la con- In altre parole ove la decisione di par- convenienza delle scelte sotte- se all’adozione degli stessi. Tale troversia in mediazione un “generaliz- tecipare alla mediazione o comunque sindacato può avere ad oggetto non solo la discrezionalità am- zato” timore di possibili responsabilità di chiudere la controversia insorta tra- ministrativa in senso stretto, quanto anche quella c.d. tecni- sotto il profilo del danno erariale. mite un accordo conciliativo risponda- ca, che si sostanzia nell’esame di fatti o situazioni alla luce di regole tecnico-scientifiche a Ora, ove il procedimento amministra- no a canoni di logicità, economicità e carattere specialistico. C. Conti Abruzzo Sez. giurisdiz., tivo interno che porta alla decisione convenienza appare molto difficile che 20/07/2006, n. 467 - La discre- a amministrativa, zionalità se definire o meno la controversia in possa configurarsi un profilo di respon- differenza dell’attività politica che incontra il mero vincolo mediazione sia correttamente svolto, sabilità erariale. dei principi e delle norme co- stituzionali, è soggetta al li- mite dell’osservanza di regole tale ultimo timore appare del tutto Pacifico allora che, non è la decisione giuridiche, volte ad assicurare, secondo il canone del buon an- infondato. relativa alla mediazione che, di per sé, damento, il contemperamento degli interessi pubblici e priva- In primo luogo infatti occorre ricordare può comportare un possibile profilo di ti coinvolti: sicché la decisione non irragionevole ed arbitraria dell’amministrazione dell’ambi- che oggi la pubblica amministrazione responsabilità erariale, ma è – invece to del citato contemperamento esclude la responsabilità ammi- italiana non è più una mera ammini- - “come” la P.A. arriva ad assumere nistrativa. C. Conti Calabria Sez. giurisdiz., strazione di processi ma è un’ammini- tale decisione. 21/11/2005, n. 1089 - Il sinda- cato della Corte dei conti sulla strazione “di risultato” con una precisa Vale a dire qual è l’iter istruttorio e liceità dell’incarico professio- nale, non può derogare ad una valutazione di ragionevolezza responsabilità “da risultato” : pertanto motivazionale che sorregge la decisio- della scelta operata, atteso 1 che, altrimenti, invaderebbe la è chiamata per legge a valutare quale ne assunta (quale essa sia). sfera della discrezionalità am- ministrativa e delle valutazioni sia la soluzione più economica e più Si tratta allora di valutare la corretta di merito proprie dell’ammini- strazione. TEME 6.12 17
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