Page 18 - TEME_2012-06-Giugno
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normazione (d.P.R. 207/2010) ha, inoltre, stabilito è stata giudicata illegittima la nomina di “gli altri casi” in cui, indipendentemen- un Commissario non effettuata nell’am- te da eventuali carenze di organico, è bito dell’elenco, soggetto ad aggiorna- possibile ricorrere ai componenti esterni mento almeno biennale, previsto dall’art. (e cioè lavori di particolare complessità 84, comma 8, di cui la Stazione appaltan- architettonica e ambientale o di valore te dovrebbe essere dotata: cfr. C. di Stato, ingente, ovvero in caso di concessioni di Sez. V, 25 maggio 2010 n. 3312, Sez. IV, 31 lavori, di finanza di progetto e di affida- marzo 2010 n. 1830). mento a contraente generale). Ha un particolare rilievo anche la norma I Commissari esterni, al ricorrere dei di cui all’art. 84, comma 12, in base alla presupposti di cui s’è accennato, posso- quale la nomina e la costituzione della no essere selezionati dagli appartenenti Commissione devono avvenire successiva- alle seguenti categorie: mente alla scadenza del termine fissato per - nell’ambito di funzionari di altre la presentazione delle offerte. Si tratta di Stazioni appaltanti; ulteriore accorgimento, preordinato ad “una -con un criterio di rotazione tra: (i) compiuta osservanza dell’obbligo di garan- professionisti con almeno dieci anni di tire parità di condizioni tra i concorrenti ed iscrizione nei relativi albi, nell’ambito di evitare condizionamenti e collusioni di sorta” un elenco, formato sulla base di rose di (così ad esempio T.A.R. Campania, Salerno, candidati fornite dagli ordini professio- Sez. I, 29 aprile 2011 n. 808). nali; (ii) professori universitari di ruolo, Conclusa la breve panoramica dei tratti nell’ambito di un elenco, formato sulla salienti dell’art. 84, deve anche essere base di rose di candidati fornite dalle rammentato che la Corte Costituzionale facoltà di appartenenza. (sentenza n. 401/2007) ha stabilito che, Anche tale ultima previsione procedurale dal momento che tale norma (in parti- è stata interpretata restrittivamente dalla colare i suoi commi 2, 3, 8 e 9) concer- prevalente giurisprudenza (ad esempio, ne aspetti essenzialmente organizzativi dell’azione amministrativa e non riguar- da profili di tutela della concorrenza, La Corte Costituzionale essa è potenzialmente idonea ad intac- (sentenza n. 401/2007) ha stabilito care la potestà legislativa regionale. Ne deriva, secondo la Corte Costituzio- che, dal momento che l’art.84 nale, il carattere “cedevole rispetto ad concerne aspetti essenzialmente una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che organizzativi dell’azione disponga per l’avvenire”. In altri termini, amministrativa e non riguarda profili per quanto riguarda i profili regolati dai commi 2, 3, 8 e 9, l’art. 84 può trovare di tutela della concorrenza, applicazione sino a quando le Regioni esso è potenzialmente non si saranno dotate di una propria disciplina regionale, che potrà anche idoneo ad intaccare la potestà derogare quella nazionale (cfr. sul punto legislativa regionale T.A.R. Lombardia, Sez. I, 28 aprile 2010 n. 1177 e 11 febbraio 2011 n. 452). 16 TEME 6.12
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