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mediazione in sanità controversia in sede di mediazione. Tale a) le spese legali. unificato in virtù della ingiustifica- ta mancata partecipazione al pro- valutazione – che peraltro trova una Si tratta senza dubbio dell’interesse più cedimento obbligatorio di media- zione. Nel casi di specie il giudice sua disciplina parallela nell’art. 239 del facilmente ed immediatamente percepi- non ha infatti ritenuto un “giustifi- cato motivo” la motivazione della D.Lgs 163/2006 Testo Unico contrat- bile. Infatti ove la causa presenti scarse mancata partecipazione addotta dai difensori dei convenuti che ti pubblici - dovrà ovviamente tener possibilità di successo non appare con- avevano ritenuto inutile il tentati- 6 vo di mediazione <>. . Interessante la motivazione “le sabilità in ambito sanitario e delle che con tutta probabilità porterebbe a giustificazioni addotte non pos- sono in alcun modo ritenersi va- “inversione” dell’onere della prova in spese legali di gran lunga superiori. lide, in considerazione del fatto che l’espletamento del tentativo tale materia (per tutte Cass. 577/2008). Al contrario appare più economico ed obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizio- ne della controversia e espressa- Sotto tale profilo ovviamente acquiste- efficace (anche ai sensi dell’art. 1 della mente contemplato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed rà particolare rilevanza anche la docu- legge 241/’90) chiudere la controversia in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazio- mentazione relativa al caso (cartella in ambito attraverso un accordo di con- ne di litigiosità tra le parti non può di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di clinica, consenso informato ecc..). ciliazione. Sotto tale profilo, peraltro, mediazione, giacché tale procedi- mento e precipuamente volto ad si richiama la Corte dei Conti 127/2006 attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite ba- 3) Gli interessi della pubblica che ha considerato la decisione di un sata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle amministrazione sindaco di chiudere la controversia tra- invocate in giudizio e che prescin- dono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimen- Il terzo aspetto è senza dubbio il più mite una transazione più conveniente to di un armonico contempera- mento dei contrapposti interessi innovativo in quanto attiene a quello piuttosto che proseguire in causa. delle parti” La dottrina poi ha valutato del tut- che può essere considerato l’elemen- b) il “costo” legato allo stress profes- to corretta la decisione del giudi- ce anche alla luce dell’osservazio- to caratterizzante della mediazione sionale. ne che la Corte dei Conti potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non stessa: la valorizzazione degli interessi Un altro aspetto che può configurare un applichino la norma citata (www. mondoadr.it) delle parti. interessa per la P.A. alla chiusura in media- 6. Chi si occupa di mediazione sa che il zione della controversia è il “costo interno” Il citato art. 239 così sancisce: 239. Transazione. cardine su cui ruota la mediazione è la che tale controversia può comportare. 1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di ac- ricomposizione del conflitto alla luce Mi spiego meglio: le controversie in ambi- cordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a di- degli interessi delle parti. to sanitario se sono senza dubbio molto ritti soggettivi derivanti dall’ese- cuzione dei contratti pubblici di Gli interessi sono infatti le esigenze, i stressanti sotto il profilo emotivo per i lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codi- bisogni, le aspettative e le paure che pazienti, lo sono analogamente per i ce civile. 2. Per le amministrazioni aggiu- le parti hanno nell’ambito di una con- medici: un medico (o una equipe) sotto- dicatrici e per gli enti aggiudica- tori, se l’importo di ciò che detti troversia e che sottostanno agli aspetti posto ad un processo civile per responsa- soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la più prettamente giuridici della contro- bilità medica è un soggetto che può vivere somma di 100.000 euro, è neces- sario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o, in mancan- versia stessa. molto male questa esperienza in quanto si za, del funzionario più elevato in Detti interessi - che non riescono ad essere valorizzati ed evidenziati nell’ambito di una causa - rappresen- Oggi la pubblica amministrazione tano invece il fulcro attorno al quale italiana è un’amministrazione lavorare per trovare un accordo con- ciliativo che appaia “conveniente” per “di risultato” con una precisa le parti. responsabilità “da risultato”: Occorre a questo punto chiedersi: quali sono gli interessi della pubblica ammi- pertanto è chiamata per legge a nistrazione sanitaria a partecipare o a valutare quale sia la soluzione più chiudere la controversia in mediazione? Se ne possono identificare almeno 4. economica e più efficace TEME 6.12 19
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