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mediazione in sanità 3. rispondenza dell’iter procedimentale al tecipazione alla mediazione in tutte L’art. 3 comma 1 della legge dettato dell’art. 3 della legge 241/’90 . quelle ipotesi (la maggior parte) in cui 3 241/’90 così sancisce: 1. Ogni provvedimento ammi- Sotto tale profilo è opinione di chi oggetto del contendere sia proprio la nistrativo, compresi quelli con- cernenti l’organizzazione am- ministrativa, lo svolgimento dei scrive che i passaggi che dovrebbero presenza o meno di responsabilità. pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che orientare le decisioni della p.a. sanita- In questo senso tenuto conto che l’art. nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare ria sono sostanzialmente tre. 8 comma 5 del D.Lgs. 28/2010 (come 4 i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato modificato) prevede il pagamento di la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’i- struttoria. 1) La valutazione della controversia una sanzione pari al contributo unifi- 4. sotto il profilo medico legale cato dovuto per il giudizio nell’ipotesi L’art. 8 comma 5 del D.Lgs 28/2010 Non vi è ombra di dubbio che la prima di mancata partecipazione “priva di così sancisce: 5. Dalla mancata partecipazione valutazione attiene alla sussistenza giustificato motivo”, è del tutto pos- senza giustificato motivo al pro- cedimento di mediazione il giu- dice può desumere argomenti di o meno di profili di responsabilità in sibile (questa volta sì) che tale somma prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo capo alla struttura sanitaria. sia considerata fonte di responsabili- comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la par- Tale stima viene solitamente effettua- tà erariale nell’ipotesi (frequente) in te costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustifica- ta dal servizio di medicina legale o da cui la pubblica amministrazione deci- to motivo, al versamento all’entra- ta del bilancio dello Stato di una medici legali esterni. da di non partecipare solo in ragione somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per Occorre poi tenere presente che una del fatto che non ritiene sussistere la il giudizio. (5) valutazione medico-legale circa la non responsabilità . 5 5. Di recente il Tribunale di Termini sussistenza della responsabilità non Né sotto questo aspetto può essere Imerese 9 maggio 2012 ha con- dannato in prima udienza i con- pare poter configurare, di per sé, un considerata “giustificante” la circo- venuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di impor- “giustificato motivo” di mancata par- stanza che la mediazione non sareb- to corrispondente al contributo be sede idonea ove accertare i profili oggettivi relativi alla controversia: al Seppure sia passato ormai un contrario il legislatore ha volutamen- anno dall’entrata in vigore dell’art. te previsto la possibilità (art. 8 comma 1 e 4) di nominare in sede di media- 5 del D.lgs 28/2010 – che zione un co-mediatore o un “esperto” prevede il tentativo di mediazione che vada ad analizzare gli aspetti che richiedono una specifica competenza nelle controversie in materia di tecnica. responsabilità medica come Pertanto in mediazione – come in una ATP – è possibile svolgere accertamenti condizione di procedibilità prima tecnici. di incardinare la causa – ancora 2) Valutazione della controversia oggi le pubbliche amministrazioni sotto il profilo giuridico sanitarie “stentano” a presentarsi Il secondo aspetto attiene ad una valu- tazione di natura legale circa le possi- in mediazione. Questo è in parte bilità di successo o meno della contro- imputabile ad un “generalizzato” versia in ipotesi di causa. In altre parole appare opportuno valu- timore di possibili responsabilità tare quale potrebbe essere l’esito di un sotto il profilo del danno erariale eventuale giudizio civile nell’ipotesi in cui si decidesse di non chiudere la 18 TEME 6.12
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