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normazione Il comma 5 stabilisce che coloro che to riguarda la scelta dei componenti nel biennio precedente (all’indizione della Commissione, la regola generale è della gara) hanno ricoperto cariche di quella della preferenza per i Commissari pubblico amministratore non possono interni, per esigenze di contenimento far parte di Commissioni giudicatrici dei costi. Il comma 8, a tal proposito, nominate da Stazioni appaltanti per cui dispone che: “I Commissari diversi dal hanno prestato servizio. Presidente sono selezionati tra i fun- Per il comma 6 sono esclusi da successivi zionari della Stazione appaltante”. Il incarichi di commissario i soggetti che, ricorso ai Commissari esterni è ammesso in qualità di componenti di Commissione soltanto “in caso di accertata carenza giudicatrice, abbiano concorso con dolo o in organico di adeguate professionali- colpa grave accertati in sede giurisdizio- tà, nonché negli altri casi previsti dal nale, con sentenza non sospesa, all’ap- regolamento in cui ricorrono esigenze provazione di atti dichiarati illegittimi: si oggettive e comprovate”. tratta di previsione che presenta qualche L’art. 120, comma 3, del Regolamento dubbio interpretativo, non essendo pre- (d.P.R. 207/2010) prevede ora che spetta cisato quale sia la “sede giurisdizionale” al R.U.P. attestare la carenza di orga- rilevante ai suoi effetti (potrebbe trattar- nico. Secondo la prevalente giurispru- si di pronunce della Corte dei Conti o del denza il ricorso ai componenti ester- Giudice penale, ma in ipotesi anche del ni ha carattere sussidiario. Pertanto, Giudice amministrativo, ancorché la sua occorre che si dia puntualmente atto, cognizione non si estenda normalmen- al momento della nomina, della caren- te alla valutazione dei profili soggettivi za di organico e della sussistenza del della condotta dei Commissari). presupposto legale per la selezione del Per quanto concerne il regime delle Commissario esterno (T.A.R. Lazio, Sez. incompatibilità, si applica l’art. 51 IIITer, 4 febbraio 2008 n. 905). c.p.c. e cioè la norma che regola l’ob- Di recente è stato ulteriormente pre- bligo di astensione dei Magistrati. L’art. cisato che: “La ratio legis è quella di 120, comma 5, del Regolamento (d.P.R. imporre che fisiologicamente, anche a 207/2010) prevede espressamente garanzia della terzietà e serietà delle l’obbligo dei Commissari, al momento operazioni di gara, le stazioni appaltanti dell’accettazione dell’incarico, di auto- provvedano alle medesime avvalendosi certificare l’insussistenza delle predet- dell’organico in forze; solo l’oggettiva (e te cause di incompatibilità. Secondo non certo soggettiva, in quanto conse- la giurisprudenza, tuttavia, l’omessa quenziale a specifiche e non necessitate verbalizzazione della mancanza delle scelte organizzative) carenza di ido- cause di incompatibilità costituisce nee professionalità, che implichereb- vizio della procedura solo nei casi in cui be il rischio di valutazioni inadeguate vi siano effettivamente cause ostative delle offerte, consente eccezionalmen- alla partecipazione alle operazioni dei te il ricorso a professionisti esterni, per singoli componenti (C. di Stato, Sez. VI, altro corredato di una serie di garanzie 3 giugno 2010 n. 3496). Diversamente, connesse alla loro individuazione” (cfr. essa è priva di rilievo e non determina T.A.R. Piemonte, n. 336/12 cit.). alcun profilo di illegittimità. Per quan- L’art. 120, comma 4, del Regolamento TEME 6.12 15