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pubbliche gare alla configurazione giuridica. Del resto vigenti devono essere interpretate nel si tratta di principi da tempo consolidati senso di consentire la partecipazione a nella giurisprudenza comunitaria, per la un appalto pubblico di servizi anche a quale la nozione di impresa ricomprende soggetti che non perseguono scopi di “qualsiasi entità che esercita un’attivi- lucro, non dispongono della struttura tà economica, a prescindere dal proprio organizzativa di un’impresa, non assicu- status giuridico e dalle sue modalità di rano la presenza regolare sul mercato; finanziamento” mentre un’attività eco- pertanto, se l’assenza di fini di lucro non nomica è costituita da qualsiasi attivi- può considerarsi ostativa alla partecipa- tà consistente nell’offrire beni o servi- zione non esistono ragioni per escludere zi su un determinato mercato, contro da una gara pubblica per l’affidamento retribuzione e con assunzione dei rischi di servizi le associazioni di volontaria- finanziari connessi, anche se non viene to . Di analogo avviso anche l’Autorità 23 perseguito uno scopo di lucro. Ciò è vali- Garante della Concorrenza e del Mercato do per le cooperative sociali, ma anche che, in una segnalazione al Parlamento e per le associazioni di volontariato posto al Governo ha evidenziato la possibile 24 che la spontaneità e la gratuità richieste contrarietà alla vigente normativa nazio- dall’art. 2 della legge n. 266 del 1991 non nale e comunitaria della Legge Regionale riguardano l’organizzazione di volonta- dell’Emilia Romagna n. 21 del 2009 nella riato, bensì la prestazione del volontario, parte in cui consente alle associazioni di che può prestare la propria opera disin- volontariato di rivolgersi alla centrale teressata e gratuita a fianco di lavoratori regionale per gli acquisti (cd. Intercenter) dipendenti e di liberi professionisti . Sarà per usufruire dei servizi dalla stessa for- 22 poi, semmai, la selettività dei criteri pre- niti e, quindi, di beneficiare di prezzi di visti nel bando (richiesta di iscrizione ad acquisto di beni e servizi più vantaggiosi; Albi o Camere di Commercio, possesso di ciò risulterebbe in contrasto con i princi- requisiti organizzativi o strutturali, etc.) pi concorrenziali di non discriminazione e a scremare gli effettivi partecipanti alla parità di trattamento, atteso che l’acces- gara. so a tale canale di approvvigionamento Anche il Consiglio di Stato ha avuto privilegiato è precluso agli altri soggetti modo di ribadire che le disposizioni operanti sul mercato. sterno tra enti non profit e for profit …”: MUSSELLI L., Applicabilità dei principi concorrenziali e regime di convenzionamento tra pubblica amministrazione ed enti non profit: il caso dell’affidamento del servizio di trasporto malati da parte di una azienda ospedaliera, in Foro amministrativo: TAR, 2003, p. 88, nota 10. 20. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14 marzo 2003, n. 459; TAR Veneto, sez. I, 3 marzo 2004, n. 481; TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2005, n. 1043, TAR Campania, sez. I, 2 aprile 2007, n. 3021. 21. Circa la differenza tra assenza di fine di lucro e erogazione di attività gratuita, vedi Cass. Civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612 secondo cui “… la nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio, e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Dall’altro, ai fini della qualificazione dell’industrialità dell’attività (art. 2195 c.c., comma 1), questa stessa Corte ha affermato che per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio, nè ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente …”. 22. Tra le molte pronunce che, dopo la sentenza della Corte Europea del 2007 hanno sostenuto questa tesi vedi, ad esempio, TAR Emilia Ro- magna, sez. I, 26 aprile 2010, n. 3831 (in tema di cooperative sociali). 16 TEME 9/10.12
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