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pubbliche gare za comunitaria non pone limiti alla nozio- dotato di personalità giuridica di diritto ne di operatore economico. Ammette, pubblico quale la Croce Rossa Italiana ) 18 dunque, alla partecipazione anche i sog- e correttamente interpretato (la que- getti del terzo settore sia perché tra i stione verteva non sull’ammissibilità di caratteri che devono contraddistinguere partecipazione della Croce Rossa a una l’operatore economico non è prevista la gara per l’affidamento di un servizio ma, finalità di lucro sia perché l’assenza di al contrario, sull’ammissibilità di un affi- finalità di lucro di alcune organizzazioni e damento diretto di attività di trasporto i connessi vantaggi da essi conseguiti non sanitario mediante un accordo quadro sono di per sé incompatibili con i principi stipulato senza esperire le procedura a del Trattato. evidenza pubblica). In sostanza, a detta Quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Autorità, la sentenza della Corte di non è condiviso dall’Autorità di Vigilanza Giustizia non sarebbe applicabile al fine sui contratti pubblici di lavori, servizi e di consentire ai soggetti del terzo set- forniture la quale ha più volte ribadito il tore di partecipare a gare pubbliche sia precedente indirizzo escludendo la pos- perché diretta a escludere la possibilità sibilità per le associazioni di volontaria- di affidamenti diretti e non a consen- to di partecipare a procedure di appalto; tire la possibilità di partecipare a gare, ciò in quanto la normativa nazionale in sia perché nell’ordinamento naziona- materia di volontariato presenta delle le italiano la legislazione in materia di peculiarità marcate (la gratuità, in pri- terzo settore prevede elementi di con- mis) che non consentono la partecipa- trasto a che questi soggetti partecipino zione di queste associazioni alle gare a gare pubbliche . Anche in altri pareri 19 pubbliche. L’Autorità ritiene, cioè, che emerge che, ad avviso dell’Autorità, se è l’orientamento (sopra riportato) espres- vero che la legge non vieta in assoluto so dalla Corte di Giustizia non costitui- ai soggetti del terzo settore di espletare sca un assioma di generale applicazione attività commerciali è pur vero che esse ma che debba essere circoscritto al caso debbano essere marginali in quanto il concreto esaminato dal giudice europeo D.M. 25 maggio 1995 (recante Criteri per (in cui l’operatore era non già un’associa- l’individuazione delle attività commer- zione di volontariato bensì un soggetto ciali e produttive marginali svolte dalle civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37. 17. CGCE 29 novembre 2007, C-119/06. Nella specie, la commissione europea aveva presentato ricorso avverso l’operato della Regione Tosca- na e delle Unità sanitarie locali, nonché delle Aziende ospedaliere di tale regione per aver concluso taluni accordi con la Confederazione delle Misericordie d’Italia, con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e con la Croce Rossa Italiana, in quanto rappresentanti di diverse associazioni di volontariato ai fini dell’affidamento di servizi di trasporto sanitario; la Corte di giustizia Europea, pur rigettando (per carenza della dimostrazione che l’importo del contratto fosse superiore al quantum minimo previsto dall’allora vigente art. 7, n. 1, della direttiva 92/50) il ricorso presentato dalla Commissione, ha fornito dei rilevanti principi di diritto: innanzitutto, ha precisato che “senza negare l’importanza sociale delle attività di volontariato, si deve necessariamente constatare che tale argomento non può essere accolto. Infatti, l’assenza di fini di lucro non esclude che siffatte associazioni esercitino un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza …”; poi ha segnalato che “… secondo la giurisprudenza della Corte, entità come le organizzazioni sanitarie che garantiscono la fornitura di servizi di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati devono essere qualificate imprese ai sensi delle norme di concorrenza previste dal Trattato …”; quindi ha concluso affermando che “… le associazioni interessate possono esercitare un’attività economica in concorrenza con altri operatori …” e che, pertanto, “… la circostanza che, a seguito del fatto che i loro collaboratori agiscono a titolo volontario, tali associazioni possano presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli di altri offerenti non impedisce loro di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/50 …”. In senso analogo, quanto alla giurisprudenza nazionale, vedi TAR Piemonte, sez. I, 9 aprile 2009, n. 985, secondo cui l’affidamento diretto a un’associazione di volontariato del servizio di trasporto di pazienti dell’ASL sia in contrasto con i principi comunitari; ciò in quanto le organizzazione che garantiscono tali servizi devono essere qualificate come imprese ai sensi delle norme sulla concorrenza presenti nel 14 TEME 9/10.12