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pubbliche gare di settore del 1991 e del 2000. Inoltre, e servizi e non già per l’affidamento di la legittimità degli affidamenti di servizi servizi pubblici locali ; che nel caso di 11 compiuti ex L. 266/91 è stata confermata gare aperte ma riservate alla cooperative anche da recente giurisprudenza secon- sociali, ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91, do cui, stante la vigente normativa, un il ricorso all’istituto dell’avvalimento è affidamento di tal tipo non si presenta concesso ma esso è limitato ai requisiti né illogico, né sproporzionato, né con- di altre società di analoga natura, pena trastante con i canoni dell’imparzialità il travisamento delle finalità perseguite e parità di trattamento evocati dall’art. e la violazione della par condicio verso 27 del D.Lgs. 163/06 . Semmai, la giuri- le altre imprese cooperative partecipan- 9 sprudenza ha meglio precisato i contor- ti ; che l’art. 5 della L. 381/91 prevede 12 ni della deroga affermando, ad esempio, una mera facoltà di deroga all’evidenza che le stazioni appaltanti possono avva- pubblica, da parte dell’ente pubblico o lersi della possibilità di affidamento in società di capitali a partecipazione pub- deroga alle regole solo nel caso in cui blica, rimessa alla volontà della stazione l’importo dell’affidamento sia inferiore appaltante per cui la eventuale scelta di alle soglie comunitarie ; che le dispo- procedere con l’emanazione di un bando 10 sizioni derogatorie sono applicabili solo di gara non può certo essere ritenuta non se aventi a oggetto la fornitura di beni legittima . 13 La legittimità di questa tipologia di La L. 381/91 prevede all’art. 5 che affidamenti è stata, molto recentemen- te, confermata anche dal Legislatore gli enti pubblici possano, anche nell’art. 4 del DL 95/12 (cd. secondo in deroga alla normativa in materia decreto sulla spending review), converti- to con modificazioni nella L. 07.08.12, n. di contratti pubblici, stipulare 135. In tale articolo, contenente precet- convenzioni con le cooperative ti normativi volti alla individuazione di modalità di riduzione della spesa soste- che abbiano quale oggetto attività nuta dallo Stato, si prevede ai commi 6, diverse da quelle socio-sanitarie 7 e 8 che le pubbliche amministrazioni debbano: enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto”. 5. Si riporta, per comodità, l’art. 5 della L. 328/00 rubricato Ruolo del terzo settore: “1. Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il soste- gno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea. 2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi”. 10 TEME 9/10.12
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