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pubbliche gare 52 costituisce una deroga alle normali 2. La partecipazione a gare pubbliche regole in tema di concorrenza volta da parte dei soggetti del terzo set- a favorire esigenze sociali; quanto ai tore requisiti soggettivi, l’Autorità ha rico- La vigente e più volte citata normati- nosciuto quale laboratorio protetto il va – comunitaria e nazionale – prevede soggetto partecipante che: eserciti in espressamente le categorie di soggetti via stabile e principale un’attività eco- che possano partecipare alla gare pub- nomica, preveda tra i propri fini sociali bliche; in particolare, il D.Lgs. 163/06 quello dell’inserimento nel mondo del vi dedica due articoli: l’art. 3 e l’art. 34. lavoro delle persone disabili, sia costi- L’art. 3 fornisce una defnizione gene- 15 tuito da una maggioranza di lavoratori rica e che prescinde dall’individuazione disabili; quanto alle modalità concrete delle caratteristiche previste nella le- di realizzazione, l’Autorità ha stabili- gislazione nazionale in quanto defni- to che le stazioni appaltanti devono sce l’operatore economico come ogni specificare nel bando le finalità sociali persona fsica, giuridica o ente senza perseguite . personalità giuridica che offra sul mer- 14 cato prestazioni di lavori, forniture e 16 L’art. 19 della direttiva servizi; l’art. 34 , invece, contiene una elencazione espressa che non solo non 2004/18/CE indirizza comprende in alcun modo diverse or- gli Stati membri a riservare ganizzazioni (tra cui i soggetti del ter- zo settore) ma che, inoltre, sembra non la partecipazione alle procedure lasciare spazio a ulteriori indicazioni. di aggiudicazione degli Come si vede, il contrasto è netto e si è posto con immediatezza agli opera- appalti pubblici a laboratori tori del diritto. Circa la possibilità che protetti o riservarne l’esecuzione l’elencazione del citato articolo non sia tassativa depone la novella apportata al nel contesto di programmi D.Lgs. 163/06 dal terzo decreto corret- di lavoro protetti tivo del codice (D.Lgs. 152/08) secondo cui nel novero degli operatori economici in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 9. TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1510. 10. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 9 dicembre 2008, n. 11093. 11. Cons. St., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829. 12. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 15 giugno 2010, n. 17762. 13. Cons. St., sez. V, 2 agosto 2010, n. 5100. 14. AVCP, Determinazione 23 gennaio 2008, n. 2. L’Autorità tratteggia anche la differenza tra i laboratori protetti e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 le quali potranno accreditarsi quali laboratori protetti laddove possiedano i requisiti sopra indicati. Ugualmente per le associazioni di volontariato ex legge 266/91 che, potendo essere considerate imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato europeo rela- 12 TEME 9/10.12