Page 15 - TEME_2012-09_10
P. 15
pubbliche gare ex art. 34 è stata aggiunta la lettera F- for profit, contenute nell’art. 34: ciò che bis, a tenore della quale possono essere rileva, ad avviso del giudice europeo, è la ammessi a partecipare alle procedure di possibilità di fornire prestazioni di servizi affdamento dei contratti pubblici anche per il mercato. La sentenza è motivata sia “operatori economici, ai sensi dell’art. 3, dalla considerazione che l’ordinamento comma 22, stabiliti in altri Stati membri comunitario non richiede la finalità di costituiti conformemente alla legisla- lucro tra i caratteri che devono contraddi- zione vigente nei rispettivi Paesi”. L’ag- stinguere l’operatore economico sia dalla giunta di un comma così esplicito fa in considerazione che l’assenza di finalità di sostanza venire meno il rilievo concreto lucro di alcune organizzazioni e i connes- della disputa circa la tassatività o meno si vantaggi da essi conseguiti non sono delle ipotesi disciplinate nell’art. 34 e di per sé incompatibili con i principi del deve, ora, ritenersi che non vi siano sog- Trattato UE . In sostanza, la giurispruden- 17 getti che rimangano fuori dal novero da esso considerato. Alla luce di quanto ora affermato potreb- Nell’art. 4 del DL 95/12 be ritenersi non contestabile che anche (cd. secondo decreto sulla i soggetti del terzo settore possano par- tecipare a gare pubbliche: in realtà, al spending review), convertito con riguardo, occorre compiere alcune consi- modificazioni nella L. 07.08.12, derazioni. Per ben comprendere il contra- sto esistente e cercare di individuare una n. 135 che contiene precetti possibile soluzione occorre ricostruire gli normativi volti alla individuazione interventi giurisprudenziali in materia degli ultimi anni. di modalità di riduzione della Il primo elemento da considerare è evinci- spesa sostenuta dallo Stato, bile dalla rilevante pronuncia con la quale la Corte di Giustizia europea ha ritenuto viene consentito alle ONLUS e che possa essere qualificato come opera- alle associazioni di volontariato di tore economico anche chi non possieda le caratteristiche, tipiche delle imprese ricorrere a CONSIP tive alla concorrenza secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea (CGCE, 29 novembre 2007, C-119/06), potranno anche esse accreditarsi quali laboratori protetti laddove ne possiedano i requisiti identificativi. 15. Si riportano, per comodità, i commi 19 e 22 dell’art. 3 del D.Lgs. 163/06 rubricato Definizioni: 19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «pre- statore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compresi i gruppi europei di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la rea- lizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 22. Il termine «operatore economico» comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. 16. Si riporta, per comodità, la versione originaria del c. 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 rubricato Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 di- cembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, so- cietà commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice TEME 9/10.12 13