Page 11 - TEME_2012-09_10
P. 11
pubbliche gare pazione alle procedure di aggiudica- mozione dello sviluppo sostenibile”; zione di appalti pubblici a tali labo- • all’art. 52 , che dà espressa attuazione 7 ratori o riservare l’esecuzione degli all’art. 19 della direttiva; appalti nel contesto di programmi di • all’art. 69 , che consente alle stazioni 8 lavoro protetti. Conseguentemente, appaltanti, nell’emanazione dei bandi l’art. 19 della direttiva sancisce che di gara, di considerare esigenze non “Gli Stati membri possono riservare soltanto economiche ma anche sociali la partecipazione alle procedure di e ambientali. aggiudicazione degli appalti pubblici Quanto alle disposizioni di cui ai punti a laboratori protetti o riservarne l’ese- I-III (affidamenti ex LL. 266/91, 381/91, cuzione nel contesto di programmi di 328/00), pur essendo esse antecedenti lavoro protetti quando la maggioran- rispetto alla vigente disciplina comuni- za dei lavoratori interessati è compo- taria e nazionale, sono da ritenersi anco- sta di disabili i quali, in ragione della ra valide ed efficaci; ciò sia perché non natura o della gravità del loro handi- espressamente abrogate sia perché anche cap, non possono esercitare un’attivi- la disciplina vigente contiene essa stes- tà professionale in condizioni normali. sa delle deroghe che perseguono finalità Il bando di gara menziona la presente simili a quelle fatte proprie dalle Leggi disposizione”. A livello nazionale, il D.Lgs. 163/06 pre- La prima deroga è contenuta vede una serie di disposizioni volte a recepire quanto contenuto nella diret- nella L. 266/91 laddove, all’art. tiva 18: 7, si precisa che gli enti pubblici • all’art. 2 comma 2, laddove si precisa che “Il principio di economicità può possono stipulare convenzioni con essere subordinato, entro i limiti in le organizzazioni di volontariato cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, iscritte da almeno sei mesi nei ai criteri, previsti dal bando, ispirati registri e che dimostrino attitudine a esigenze sociali, nonchè alla tutela della salute e dell’ambiente e alla pro- e capacità operative servizi sanitari e socio sanitari ai soggetti del terzo settore vedi De Angelis P., Il terzo settore e le deroghe previste al sistema della gara pubblica, in Sanità Pubblica e Privata, n. 6 Novembre-Dicembre 2010, pagg. 73-86. 3. Si riporta, per comodità, il c. 1 dell’art. 7 della L. 266/91, rubricato Convenzioni: “Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali egli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative”. 4. Si riporta, per comodità, l’art. 5 della L. 381/91, rubricato Convenzioni: “1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare conven- zioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i re- quisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli TEME 9/10.12 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16