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pubbliche gare organizzazioni di volontariato) precisa La prevalente interpretazione giuri- espressamente che per attività margi- sprudenziale nazionale sostiene, ora, nali devono essere intese quelle attività un diverso orientamento secondo cui, che siano svolte “senza l’impiego di mezzi in ossequio ai principi espressi dal giu- organizzati professionalmente per fini di dice europeo e in considerazione della concorrenzialità sul mercato, quali l’uso differenza esistente tra assenza di lucro di pubblicità dei prodotti, di insegne elet- ed erogazione gratuita di beni e servi- triche, di locali attrezzati secondo gli usi zi , deve ritenersi che l’esclusione da 21 dei corrispondenti esercizi commerciali, di una gara d’appalto di un soggetto che marchi di distinzione dell’impresa”; inol- sia Cooperativa sociale e ONLUS senza tre, il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (deputato fine di lucro non ha alcun fondamento a precisare il ruolo del terzo settore nella testuale, dato che: la normativa naziona- programmazione e gestione dei servizi le non ha mai richiesto tra i requisiti di alla persona) consente che le organizza- partecipazione alle procedure concorsuali zioni di volontariato vengano coinvolte la qualità di impresa commerciale né il “nei servizi e nelle prestazioni anche di fine di lucro; l’introduzione di norme di carattere promozionale complementari a favore nei confronti di tali soggetti non servizi che richiedono una organizzazio- dà luogo ad alcuna diminuzione della ne complessa” ma precisa espressamen- loro capacità giuridica con riferimento te che il requisito della professionalità, alla partecipazione alle gare; l’art. 1, c. assente per natura nelle associazioni di 8, della Direttiva 18/2004/CE (recepito volontariato, resta indispensabile ogni integralmente sul punto dall’art. 3, c. 19, volta che debbano essere garantiti servizi del D.Lgs. 163/2006) precisa che la locu- la cui complessità ne escluda il carat- zione “prestatore di servizi” designa “una tere di complementarietà nel contesto persona fisica o giuridica ... che offra sul dell’organizzazione dell’erogazione del mercato, rispettivamente, la realizzazione servizio stesso. Nello stesso senso con- di ... servizi”. La direttiva europea, in defi- vergono anche talune sentenze di primo nitiva, pone come condizione preliminare grado della giurisprudenza amministrati- essenziale per poter contrattare con le va antecedenti alle sentenze della Corte stazioni appaltanti l’essere già presente europea sopra citate . sul mercato, senza alcuna limitazione 20 Trattato europeo (la sentenza precisa, inoltre, come l’assunto non sia smentito dal lavoro volontario svolto dai collaboratori di dette asso- ciazioni in quanto ciò che è significativo è se un quantum superiore al mero rimborso spese sia comunque previsto nell’accordo a favore dell’associazione, a prescindere da quanto questa poi versi ai propri collaboratori). 18. Si rammenta, infatti, che l’Associazione italiana della Croce Rossa non può essere ricompresa nelle organizzazioni di volontariato quali identificate dall’art. 3 della L. 266/91 in quanto alla CRI deve riconoscersi personalità giuridica di diritto pubblico come confermato non solo dalla Legge istitutiva (DPR 31.07.80, n. 613) ma anche dalla sottoposizione della stessa al controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei Conti. L’esclusione della Croce Rossa dal novero dei soggetti del terzo settore e da quelli che possono partecipare a gara pubblica è stata di recente confermata anche dalla giurisprudenza nazionale: vedi, al riguardo, Cons. St., V, 30 settembre 2009, n. 5891 e TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 1 gennaio 2010, n. 32649. Contra, TAR Piemonte, sez. I, ord. 26 marzo 2010, n. 212. 19. AVCP, parere, 26 febbraio 2009, n. 26. L’orientamento era già stato espresso in un altro parere in cui l’Autorità aveva avuto modo di preci- sare che sia da considerare illegittima la partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici delle associazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 in quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnica-economica, risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 della citata Legge, della possibilità di usufruire di proventi esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle regole di concorrenza (AVCP, parere, 17 gennaio 2009, n. 131). Peraltro, è stato efficacemente notato che “… il potenziale rischio di accentuare effetti distorsivi della concorrenza si pone sotto due versanti, uno … interno … uno … esterno … Dal primo punto di vista esiste, infatti, l’eventualità che all’interno del settore del non profit si creino disparità di trattamento tra enti che possono accedere a determinati contributi o sgravi fiscali e soggetti che ne sono esclusi … Da un secondo punto di vista … l’eventualità di effetti distorsivi si realizza all’e- TEME 9/10.12 15
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