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livelli essenziali di assistenza particolarmente spinoso, dal momento to stabilire cosa sia realmente un “costo che la misurabilità dei risultati di salu- standard” unitario e soprattutto deter- te e lo stesso impatto sulla popolazione minarlo mediante la sommatoria dei degli interventi sanitari rappresenta un costi delle singole prestazioni. Una solu- momento ineludibile nella programma- zione del genere sarebbe possibile se si zione sanitaria nazionale e regionale e, obliterasse il dato delle diverse con- allo stesso tempo, condizione essenziale dizioni strutturali nelle quali vengono per garantire l’osservanza dei parame- erogati i servizi: autonomia dei sanitari tri di efficienza e di efficacia richiesti, nello svolgimento delle rispettive atti- anche recentemente, dal Legislatore del vità, l’oggettivo diverso grado di effi- 2009. Il problema del “costo standard”, cienza organizzativa e gestionale delle dunque, è una sorta di vexata quaestio Regioni e, soprattutto, la circostanza che, in quanto mai risolta, finisce per che i LEA sono composti da diverse condizionare pesantemente la stessa prestazioni, sicché il costo complessivo determinazione dei LEA. finisce per discendere non tanto dalla Del resto, se ogni livello essenziale rac- sommatoria delle prestazioni quanto, chiude un numero diverso di prestazioni piuttosto, dal modo in cui queste vengo- che variano da zona a zona per costi e no combinate. Appare evidente, finan- contenuti, risulta abbastanza complica- che scontato, che determinare il “costo standard” secondo criteri di efficienza Il problema oggi, è quello di ed efficacia implichi la creazione di coordinare i principi mutuati meccanismi informativi particolarmen- te affidabili; capaci, cioè, di fornire alle dalla Costituzione con la nuova Regioni e poi allo Stato dei dati di spesa architettura dello Stato che si attendibili. Soltanto attraverso un ade- guato sistema informativo è possibile viene a delineare, soprattutto a monitorare la reale entità delle presta- seguito della riforma del Titolo V zioni che compongono i livelli essenziali e definirne i relativi costi. della Costituzione, del recente varo Tuttavia, non può non osservarsi come della legge delega n. 42/2009, la definizione dei LEA possa essere considerata a “geometria variabile” in in tema di federalismo fiscale, ragione del fatto che il carattere essen- unanimemente considerata ziale delle prestazioni risulta irrime- diabilmente condizionato dalle risor- un completamento del d.lgs. se disponibili di volta in volta. In altri n. 56/2000, concernente il termini, ciò che appare sostenibile oggi potrebbe non esserlo domani. Il dina- federalismo sanitario e, infine, delle mismo a ritroso della soglia di essen- novità introdotte di recente nella zialità delle prestazioni rende ancor più complesso il processo di definizione dei Carta costituzionale dalla legge LEA la cui finanziabilità inevitabilmen- costituzionale n. 1/2012 te si scontra con i principi di autono- mia di entrata e di spesa e soprattutto 24 TEME 9/10.12