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gli esperti rispondono Monica Piovi - Piero Fidanza - PA Consultant Sulla campionatura Un nostro lettore chiede di sapere se i campioni presentati in gara debbano essere aperti in seduta pubblica o riservata. a normativa di riferimento è contenuta nell’art.42 del D. Lgs. 163/2006 (rubricato “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”), secondo cui “Negli appalti di servizi e forniture la dimo- strazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda L della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi: … l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante”. Non sembrerebbero esserci dubbi, pertanto, sul fatto che la campionatura rappresenti un elemento essenziale dell’offerta tecnica. Da questa considerazione era partita una sentenza del Tar Milano, poi appellata in Consiglio di Stato. Se a questo si aggiunge che è ormai un principio consolidato - sancito dalla nota sentenza resa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato e poi recepito dal legislatore con l’art.283 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti - quello secondo cui la commissione di gara è tenuta ad aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, la conseguenza che dovremmo trarne è che la stessa campionatura deve essere aperta in seduta pubblica. Il Consiglio di Stato ( sez. III,8.9.2015, n. 4191) tuttavia ha ritenuto non corretta questa impostazione. Il giudice di Palazzo Spada è infatti partito dalla considerazione che la funzione assegnata dall’art. 42, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 163/2006 alla campionatura non è quella di integrare l’offerta tecnica, ma di comprovare, con la pro- 45 duzione di prodotti dimostrativi denominati appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti. Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma soltanto dimostrativo dell’offerta tecnica, e non può considerarsi parte integrante della stessa, per quanto oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara. La sua funzione, ha precisato il Consiglio di Stato è quella di “di illustrare, in modo esemplificativo e non tassativo, il contenuto dell’offerta tecnica, comprovando le capacità tecniche dell’impresa concorrente, e quindi di essere, rispetto all’offerta tecnica, un ele- mento richiesto ad probationem e non ad substantiam, rendendo quest’ultima, in sua assenza, non valutabile, come ha chiarito la stazione appaltante, e non già inammissibile”. Se, come ha chiarito il Consiglio di stato, la campionatura non costituisce parte integrante dell’offerta tecnica, ne consegue che non necessariamente deve essere aperta in seduta pubblica. Questo, peraltro, consente alla commis- sione di gara di evitare complicate e dispendiose operazioni, come sarebbero quelle necessarie ad aprire in seduta pubblica numerosi e spesso ingombranti campioni In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, i campioni presentati in gara non necessariamente devono essere aperti in seduta pubblica.
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