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normativa ministrazione, a seguito dell’aggiudica- fattispecie. In tal modo, quindi, il Respon- zione, l’interpello dell’offerente verso cui sabile del procedimento ben potrebbe rite- l’istanza di accesso è stata effettuata, al nere non sussistente il requisito della segre- fine di ottenere la dichiarazione di cui al tezza delle informazioni, accogliendo l’accesso comma 5 lett. a). all’offerta, anche in presenza di una dichia- In secondo luogo, l’Amministrazione potrebbe razione dell’offerente di senso contrario. invece richiedere la dichiarazione, succes- Inoltre, come anche ribadito dalla giuri- sivamente all’aggiudicazione, solamente sprudenza, perché possa operare la norma all’offerente nei confronti della cui offerta che prevede l’esclusione dell’accesso, è sia stata rivolta domanda di accesso e non necessario che si tratti di “veri e propri già a tutti gli altri in via preventiva come segreti e non di generiche informazioni riser- 2 nel caso precedente. All’atto della richiesta, vate proprie di ciascuna impresa”. spetterà al Responsabile del procedimento stabilire un termine entro cui la dichiara- 3.2 I pareri legali zione dovrà essere resa magari con l’avvertenza Alla lettera c) del quinto comma dell’art. che, allo spirare del termine senza che la 13 viene sancita l’inaccessibilità dei pareri dichiarazione venga rilasciata, il consenso legali. Tale norma esclude il diritto di accesso all’accesso si intenderà tacitamente reso. nei confronti di pareri legali acquisiti dall’Am- Tale richiesta opererebbe, quindi, a poste- ministrazione “per la soluzione di liti, poten- riori ed avrebbe carattere eventuale poiché ziali o in atto, relative ai contratti pubblici”. opererebbe solo nella ipotesi in cui venisse L’orientamento giurisprudenziale domi- 3 rivolta alla P.A. una istanza di accesso agli nante in materia ha stabilito una netta atti dell’offerta di una delle ditte parteci- linea di demarcazione tra pareri legali che panti alla gara. si inseriscono nell’ambito di un’apposita Per ciò che concerne, invece, la problema- istruttoria procedimentale e che sono poi tica relativa alla possibilità per l’Amministrazione richiamati nella motivazione dell’atto finale di entrare nel merito della dichiarazione (ad esempio resi prima dell’adozione del resa dal richiedente, nel silenzio della norma, provvedimento di aggiudicazione defini- si ritiene che il Responsabile del procedi- tiva) che quindi hanno una funzione stret- mento non debba semplicemente prendere tamente endoprocedimentale, e consulenze atto della dichiarazione corredata di prove e pareri legali “che si manifestano dopo e motivazioni circa la segretezza delle infor- l’avvio di un procedimento contenzioso mazioni, escludendo così l’accesso a quei oppure dopo l’inizio di tipiche attività precon- documenti o a quelle parti di documenti tenziose”, resi da professionisti cui cui la dichiarazione si riferisce. l’Amministrazione si rivolge “al fine di defi- In tal caso, infatti, la sussistenza o meno nire la propria strategia difensiva, che non del requisito della segretezza sarebbe rimessa sono affatto destinati a sfociare in una completamente alla discrezionalità del determinazione amministrativa finale” ma dichiarante. É compito del funzionario, esclusivamente a “fornire all’ente pubblico invece, approfondire l’istruttoria di tale elementi tecnico-giuridici utili per tutelare 2. così Cons. Giust. Amm. Sic., 5 dichiarazione esaminando la portata del i propri interessi”. dicembre 2007, n.1087 concetto di segretezza cui si fa riferimento Infatti, mentre i pareri legali della prima 3. nelle prove e motivazioni fornite nella tipologia sono soggetti all’accesso in quanto Cfr. per tutte Conc. St., sez. IV, 13 dichiarazione resa e riferita alla singola “pur traendo origine da un rapporto priva- ottobre 2003 n.6200 TEME 5.09 33