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normazione protezione delle invenzioni, molto spesso porta la sostanziale inapplicabilità del essi sono complementari gli uni agli altri. comma 5 (con i riflessi sul comma 6) Questo avviene perché coloro che realiz- dell’art. 13, imponendone la revisione con zano i brevetti generalmente manten- eliminazione del riferimento al segreto e gono le invenzioni segrete fino a quando l’impiego della locuzione “riservatezza”. la richiesta di brevetto non viene pub- Se infatti è segreto ciò che al titolare blicata dall’ufficio competente. Inoltre, dell’informazione interessa che segreto il knowhow relativo all’utilizzo dell’in- rimanga e che ha un valore in quanto venzione brevettata è spesso mantenuto segreto, è pressoché impossibile, salvo come segreto industriale con successo” un evidente, inverosimile “autogol”, che il (Introduzione all’utilizzo per le piccole e partecipante ad una gara produca docu- medie imprese, 2008, in www.uibm.gov.it) mentazione che contenga la rivelazione di Appare interessante e tutt’altro che ovvia un vero segreto industriale-commerciale. la considerazione, desumibile chiara- Ma anche a non condividere tale con- mente da quanto appena riportato, per clusione estremizzante, la norma mette la quale la medesima informazione può in luce quello che è il dato invero ovvio: essere oggetto di un segreto industriale in sede di gara non vi è concorrente che ma anche di altro istituto quale il brevet- riveli alcunché di segreto ma nemmeno to, che all’opposto del segreto consente semplicemente riservato: in primo luogo, l’accesso all’informazione (purché con il proprio per il rischio che anche la pubbli- pagamento di diritti), e ciò a scelta del ca amministrazione o i relativi funzionari depositato legittimo dell’informazione. Ciò facciano uso di informazioni effettiva- vuol dire che se il depositario non sce- mente segrete; in secondo luogo, perché glie il segreto come forma di tutela della non è di certo necessario per conquistare propria invenzione o comunque della pro- punti nella valutazione dell’offerta tecni- 8. Utile a questo punto l’esame dell’art. pria elaborazione intellettiva applicata ca, disvelare informazioni segrete o (più 98 d.lgs. 30/05, il quale dispone: “1. Costituiscono oggetto di tutela le all’industria (o al commercio), non potrà tenuamente) riservate, essendo sufficien- informazioni aziendali e le esperienze applicarsi la disciplina del segreto e non te una descrizione della qualità del pro- tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo potranno trovare spazio le norme che al dotto o del processo produttivo proposto, controllo del detentore, ove tali infor- mazioni: segreto industriale fanno riferimento senza una analitica descrizione. a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa (compreso l’art. 623 cp.). Si può dire, in conclusione, che attorno configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o In sostanza, il segreto è uno degli stru- al segreto commerciale e al suo rap- facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; menti di protezione delle elaborazio- porto con l’accesso è stato fatto “tanto b) abbiano valore economico in quanto segrete; ni industriali e solo quando il titolare rumore per nulla”, non potendo nemme- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono dell’elaborazione sceglie tale strumen- no per l’accesso ordinario contrapporsi soggette, a misure da ritenersi ragio- nevolmente adeguate a mantenerle to, otterrà la tutela riservata al segreto oggettivamente e giustificatamente un segrete. dall’ordinamento nella sua interezza men- reale segreto industriale-commerciale 2. Costituiscono altresì oggetto di pro- tezione i dati relativi a prove o altri dati tre nel caso in cui sceglie altre forme di ma eventualmente la mera aspirazione segreti, la cui elabo razione comporti un considerevole impegno ed alla cui protezione, la disciplina del segreto non di fatto, non tutelata e non tutelabile, presentazione sia subordinata l’au- 8 torizzazione dell’immissione in com- potranno avere gioco . del soggetto da cui proviene la docu- mercio di prodotti chimici, farmaceu- tici o agricoli implicanti l’uso di nuove Oltre alla già anticipata inclusione del mentazione alla mancata conoscenza sostanze chimiche”. A sua volta, l’art. 99 dispone: “Salva la segreto commerciale nel segreto indu- della stessa da parte dei terzi, soprat- disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire striale, la norma dell’art. 98 interessa in tutto per evitare il confronto giurisdi- od utilizzare le informazioni e le espe- rienze aziendali di cui all’articolo 98”. quanto, a nostro modesto avviso, com- zionale. 38 TEME 7/8.10
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