Page 33 - TEME_2011-07-08
P. 33
decreto sviluppo apportate con il decreto in esame, preme operatori del settore, perché limita chi, ricordare che il legislatore, con riferimento invece, avendo sostenuto, a buon ragio- alle varianti finalizzate al miglioramento ne, maggiori costi e avendo subito danni dell’opera e alla sua funzionalità, attual- per un importo superiore a 20% del valo- mente consentite nei limiti delle somme re complessivo dell’appalto, non può più stanziate per la realizzazione dell’ope- iscrivere riserve. ra stessa, sempreché non comportino Una trattazione a parte, infine, merita modifiche sostanziali e siano motivate da una novità assoluta introdotta dal Decre- obiettive esigenze derivanti da circostanze to Sviluppo, la cosiddetta “lite temera- sopravvenute e imprevedibili al momento ria”, introdotta nel Codice dei Contrat- della stipula del contratto (articolo 132 del ti Pubblici attraverso l’art. 246 bis. Nei codice), ha limitato la facoltà del soggetto giudizi afferenti le procedure di appalto, aggiudicatore di approvare varianti entro ferma restando la disciplina sulle spese di il limite del 50 per cento dei ribassi d’asta giudizio di cui all’articolo 26 del codice conseguiti. Nelle intenzioni tale previsione del processo amministrativo, si impone normativa potrebbe consentire di ridurre il alla parte soccombente - qualora la deci- fenomeno dell’aumento incontrollato dei sione sia fondata su ragioni manifeste o costi delle opere pubbliche. orientamenti giurisprudenziali consolida- Il legislatore, naturalmente, ha previsto ti - il pagamento di una sanzione pecu- anche dei cambiamenti normativi che niaria in misura non inferiore al doppio vanno a intaccare l’altra parte contraen- e non superiore al triplo del contributo te diversa dalla Stazione Appaltante, per unificato dovuto per i ricorso introdut- l’appunto l’aggiudicatario. La novità che tivo del giudizio. Il gettito derivante ha suscitato maggiori perplessità concer- dall’applicazione di tali sanzioni è rego- ne le riserve. Con le modifiche apportate lato dall’articolo 15 delle norme di attua- all’articolo 240-bis, infatti, si introduce un zione di cui all’Allegato 2 del codice del tetto massimo oltre il quale non è possi- processo amministrativo (il gettito viene bile per l’appaltatore iscrivere riserve. Tale versato al bilancio dello Stato, per essere tetto è fissato nel 20% del valore com- riassegnato allo stato di previsione del plessivo dell’appalto. Inoltre viene sancito Ministero dell’economia e delle finanze il divieto di iscrivere riserve per gli aspetti per le spese di cui all’articolo 1, comma progettuali oggetto di verifica da parte 309, della legge 30 dicembre 2004, n. della stazione appaltante. 311, e successive modificazioni). Eviden- Il legislatore ha chiarito che eventuali temente quest’ultima previsione, in linea imprevisti occorsi nell’esecuzione dell’ap- con spirito con il quale è stato emanato palto, per la quota superiore alla predet- il Decreto sviluppo, mira a «scoraggiare» ta soglia (20%), rientrano nel rischio di chi decide di intraprendere “temeraria- impresa assunto in sede di gara. Sebbene, mente” una causa. spesso, in fase di esecuzione del contrat- Evidentemente con il presente excur- to le riserve alimentano il contenzioso tra sus non si esaurisce l’esame delle novità appaltatore e stazione appaltate e dilatano apportate dal decreto sviluppo; perciò ci inevitabilmente i tempi di esecuzione del si riserva di analizzare successivamente le contratto, tale previsione normativa non ulteriori modifiche apportate dal decreto è stata accolta di buon grado da tutti gli sviluppo. TEME 7/8.11 31