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normativa sottolineato da attenta giurisprudenza, “Se di ammissione, la cui inosservanza determina un’impresa che partecipa in una determinata l’esclusione dalla gara” e che “tale simmetria quota ad un’ATI non possiede poi la qualifica- sostanziale non può ritenersi in qualche modo zione richiesta dalla legge speciale nella stessa non necessaria in materia di appalti di servizi, misura, non può garantire l’amministrazione di dal momento che l’ampia discrezionalità rico- adempiere correttamente alla sua obbligazio- nosciuta in tale settore alle amministrazioni ne contrattuale, generandosi un’aporia e uno aggiudicatrici nella individuazione dei requi- scollamento tra il quantum di partecipazione siti di capacità tecnica e nella correlazione di al raggruppamento e la misura della partecipa- questi con l’istituto del raggruppamento d’im- zione dell’impresa all’esecuzione del contratto prese (esercitabile unicamente in sede di pre- di appalto di servizi. Ragion per cui deve pre- disposizione della legge di gara) non fa certo dicarsi anche nel settore dei servizi la cogenza passare in secondo piano (o addirittura venir e vigenza del principio di corrispondenza tra meno) l’esigenza di evitare che, in materia di quote di partecipazione al raggruppamento, affidamento di servizi, le imprese si avvalgano quote di qualificazione e percentuale di ese- del raggruppamento, non per unire le rispet- cuzione dei servizi affidati dalla P.A.” (TAR tive disponibilità tecniche e finanziarie, ma Piemonte, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 467. V. per aggirare le norme d’ammissione stabilite anche TRGA Trentino-Alto Adige, 19 ottobre dal bando di gara e consentire così la parteci- 2010, n. 199). Tale soluzione ermeneutica, pazione di imprese non qualificate, con effetti a nostro avviso, è da valutare con favore in negativi sull’interesse pubblico ”. quanto consente di ben contemperare, da un La ratio di tale conclusione è assolutamente condivisibile. Infatti, considerato che, negli lato, l’interesse pubblico delle Amministrazioni a contrattare con soggetti professionalmente appalti di servizi o di forniture, ai fini della partecipazione i concorrenti in RTI devono ed economicamente affidabili e, dall’altro lato, dimostrare il possesso dei requisiti tecnico- l’esigenza di garantire la trasparenza della finanziari indicati nel bando, la necessaria procedura e la par condicio competitorum. In verifica della competenza tecnica dell’ese- questo senso, si è espresso anche il Consiglio cutore ha senso e risulta efficace solo nella di Stato con una recentissima pronuncia che misura in cui il requisito di partecipazione ha avallato l’orientamento più recente, affer- alla gara “speso” da ciascuna impresa del mando che “dal complesso delle disposizioni raggruppamento sia strettamente connesso che governano la partecipazione alle gare alla concreta misura della partecipazione d’appalto dei raggruppamenti temporanei di della concorrente alla esecuzione dell’ap- impresa e, in particolare, dall’esame degli artt. palto. In quest’ottica, come sottolineato 37, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006, è dato rica- dal Consiglio di Stato nella suddetta pro- vare un ineludibile principio di corrispondenza nuncia, il principio di massima apertura sostanziale, già nella fase dell’offerta, tra quote del mercato e di più ampia partecipazione di qualificazione e quote di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica si coordi- all’A.T.I e tra le quote stesse di partecipazione na con il principio costituzionale di buon e le quote di esecuzione; e, quindi, tra quote di andamento della P.A., sotteso all’esigenza qualificazione e quote di esecuzione” (Cons. che l’apporto di ciascuna impresa riunita Stato, sez. III, 11 maggio 2011, n. 2804). La in RTI all’esecuzione del servizio appaltato sentenza è di notevole rilievo, considerato che sia direttamente correlato alla sua capaci- il Supremo Consesso ha anche aggiunto che tà tecnica ed economica, come richiesta e “Siffatto principio costituisce, quand’anche dimostrata ai fini della partecipazione del non esplicitato dalla lex specialis, un requisito raggruppamento alla procedura. TEME 7/8.11 35