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Normazione alla lettera della quale “le regole ed i principi vantaggio non direttamente economico ma su- dell’evidenza pubblica […] trovano applicazi- scettibile di valutazione economica, ad esempio one non solo nelle ipotesi in cui una puntuale nel beneficio di immagine ottenuto dal collocare prescrizione del diritto comunitario derivato ne prodotti dotati del proprio marchio in una strut- renda obbligatorio l’utilizzo ma, più in generale, tura pubblica o nell’acquisire valide informazioni in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida sul funzionamento degli stessi così da poterne 5. di individuare un contraente per l’attribuzione di migliorare la competitività sul mercato. Si vedano sul punto Michiara P., un’utilitas di rilievo economico comunque con- Le convenzioni tra pubblica ammi- tendibile fra più operatori del mercato”. La delineata convenzione, tipologia contrattuale nistrazione e terzo settore, Istituto che sebbene sia contraddistinta da un nomen Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2005 e Cuccurullo C., Le collabo- La riportata pronuncia, basata sui principi gen- iuris a connotazione debole non deve comunque razioni tra pubblico e privato in sanità, CEDAM, Padova, 2006. erali del diritto nazionale ed europeo, configura distogliere l’operatore giuridico dall’attribuirvi il vantaggio non in termini direttamente econ- una valenza per l’appunto contrattuale, è facile 6. omici ma tali da avere un rilievo economico e evidenziare come non ricada né sotto la discip- Fra varie conformi, si riporta sen- tenza del Consiglio di Stato, sezio- quindi, in quanto implicitamente sottoposti al lina dei contratti pubblici né, data la natura non ne VI, 19 maggio 2008, n. 2279. vincolo della scarsità delle risorse, qualora origi- immediatamente monetaria della stessa, sotto nati da un soggetto pubblico, da attribuirsi nel l’analizzato articolo 12 della legge sul procedi- rispetto dei canoni di imparzialità, trasparenza mento amministrativo. e par condicio competitorum che devono infor- mare, prescindendo dalla normativa di dettaglio, Quale tipologia di evidenza pubblica è chiam- il comune esercizio dell’azione amministrativa. ato quindi ad adottare l’operatore pubblico, nell’assenza di un chiaro riferimento normativo, Al fine di dare attuazione al pregevole ori- in tali casi per garantire la più ampia conformità entamento giurisprudenziale ora citato, della propria azione ai principi di trasparenza nell’assenza di parametri normativi definiti, ci e di imparzialità amministrativa? Una valida si pone l’interrogativo di come si possa dare risposta, non uniformata nella prassi, potrebbe concretamente sostanza ai richiamati principi essere quella di far precedere la sottoscrizione dell’evidenza pubblica ad esempio nell’ipotesi della convenzione, ancorché a valenza gratuita, di una convenzione, senza alcun interscambio da una forma di pubblicità, ad esempio sul sito economico, fra una società operante nel settore istituzionale dell’ente, per lasciare la possibilità delle forniture sanitarie e un’azienda sanitaria ad eventuali altri potenziali partner privati di locale per la fornitura a titolo gratuito di alcune formulare una propria proposta a condizioni an- dotazioni in fase di approntamento sperimentale cor più vantaggiose per l’amministrazione. al fine di testarne l’efficacia sul campo. Il contributo offerto dalla recente legge an- Seppur non è contestabile che non vi sia alcuna ticorruzione corresponsione economica da parte dell’azienda Come noto, con legge 6 novembre 2012, n. 190 sanitaria locale, che anzi si avvantaggia di una è stato adottato un testo normativo organico nuova disponibilità materiale a titolo gratuito, sulla prevenzione e repressione della corru- non si può al tempo stesso trascurare come la zione e dell’illegalità nella pubblica amminis- società contraente la collaborazione tragga un trazione. Tale normativa prevede, fra l’altro, la Gli accordi di collaborazione predisposizione da parte delle amministrazioni di piani interni di prevenzione della corruzione, non ricadono né fra da trasmettere al Dipartimento delle Funzione Pubblica, anche allo scopo di “monitorare i rap- i provvedimenti attributivi di porti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interes- vantaggi economici sati a procedimenti di autorizzazione, conces- sione o erogazione di vantaggi economici di né a fattispecie di contratti qualunque genere, anche verificando eventuali pubblici di lavori, relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti servizi e forniture degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione”. 26 TEME 1/2.14
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