Page 32 - TEME_Settembre Ottobre 2015
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gestione dalla giurisprudenza comunitaria, gli appal- di Stato, poi, in sede di verifca di quanto ti presentino un interesse transfrontaliero dalla Corte di giustizia richiesto, ha, dap- certo, ossia possano interessare una plu- prima, affermato che costituisce argomen- ralità di operatori economici anche di altri tazione non confutata la circostanza che Stati membri in relazione alla propria tec- oggetto dell’affdamento sia un servizio in nicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo cui la componente sanitaria/sociale è pre- idoneo ad attrarre l’interesse di operatori valente rispetto a quella del trasporto; poi, esteri. Se non sia neanche presente l’inte- ha precisato che l’interesse transfrontaliero resse transfrontaliero non vi è applicazione non sembra presente stante l’ambito terri- della disciplina comunitaria ma la procedu- toriale ristretto del servizio nonché il fatto ra semplifcata contenuta nell’art. 124 del che solo operatori locali abbiano impugna- D.Lgs. 163/06. to l’atto di affdamento diretto; infne, ha I principi desumibili dalla vicenda giudi- confermato che nel caso specifco ricor- ziaria di cui la sentenza del Consiglio di rono sia esigenze sociali e solidaristiche, Stato in commento costituisce, come si è sia economiche tali da far ritenere che “il visto, solo l’ultimo passaggio, sono molto ricorso in via prioritaria alle associazioni di rilevanti in quanto si presentano del tutto volontariato ed alla CRI, nelle forme previ- innovativi. Fino ad ora, infatti, in conside- ste dall’art. 75-ter, rappresentasse […] una razione dell’inquadramento giuridico ora modalità di organizzazione del servizio sinteticamente riportato, la giurispruden- idonea a garantire ad un tempo il persegui- za comunitaria era sempre stata orientata mento degli obiettivi di solidarietà sociale e a ritenere che questo tipo di affdamenti di effcienza economica”. diretti non fosse conforme alla normativa L’orientamento del giudice comunitario comunitaria: sia perché trattasi di affda- costituisce una svolta abbastanza rilevante mento di servizi economicamente rilevan- ma, a mio avviso, assolutamente giustif- ti sia perché la natura non lucrativa che cabile, soprattutto in ragione di quanto al caratterizza i soggetti del terzo settore riguardo contenuto nelle nuove Direttive non impedisce che essi vengano inqua- europee del 2014. Queste Direttive, infatti, 3 drati come operatori economici . Con la presentano per taluni servizi una disciplina sentenza C-113/13, invece, la Corte di giu- specifca, innovativa e semplifcata rispetto stizia pur confermando in astratto i propri a quella presente nelle Direttive del 2004; precedenti, ha ritenuto che, nel caso con- tale disciplina trova la propria ratio nel creto, sussistessero ragioni eccezionali tali riconoscimento che taluni servizi, in parti- da rendere l’affdamento specifco non in colare quelli rientranti nell’ambito sanitario, contrasto con la normativa comunitaria. La presentano peculiarità tali da dover essere Corte, cioè, ha ritenuto che la deroga alle considerati a sé rispetto agli altri servizi. regole comunitarie sulla libera concorrenza 3. Conclusioni costituita dall’affdamento diretto assentito L’esito della controversia giurisdizionale, dalla legislazione nazionale e regionale ita- affermando la legittimità dell’affdamento liana sia legittima, se concerna un appalto diretto del servizio di trasporto dei pazienti, di valore inferiore alla soglia comunitaria o costituisce piena e coerente affermazione se il valore del servizio sanitario sia supe- non solo che in taluni ambiti (quello sani- riore al valore del servizio di trasporto, in tario in primis) il principio di tutela della quanto essa è suffragata da esigenze degne libera concorrenza debba concorrere con di tutela (e presenti anche a livello comu- altri principi altrettanto rilevanti ma anche nitario) quali: il conseguimento di fnalità che gli interessi (apparentemente) con- sociali, il perseguimento degli obiettivi di trapposti possano trovare, nei casi specif- solidarietà, l’effcienza economica; tutto ciò ci, una composizione tale da soddisfare sia soprattutto se considerato all’interno di un le istanze più garantiste sia le esigenze di 3. contesto, quale quello sanitario, in cui, ai tutela di specifci settori. Ex multis, si veda CGUE, sez. sensi dell’art. 52 del TFUE, la discrezionalità Signifcativi, in tal senso, alcuni passag- V, 25 ottobre 2001, C-475/99, relativa proprio a una controversia concessa agli Stati membri è maggiore di gi della sentenza della Corte di giustizia: inerente il trasporto mediante ambulanze in Germania. quanto generalmente avvenga. Il Consiglio “51 […] il diritto dell’Unione in materia di 30 TEME 9/10.15