Page 11 - TEME_marzo_08_OK
P. 11
TEME_marzo_08_OK 21-03-2008 9:55 Pagina 12 gestione i canoni percepiti ai sensi dell'art. 1458, Ciò non toglie che le clausole del contratto I comma, codice civile; il “leasing trasla- di leasing stabiliscono un collegamento di tivo” si ha, invece, quando alla scadenza fatto tra i due contratti, riconoscendo all'uti- del contratto il bene presenta ancora un lizzatore la facoltà di agire contro il forni- rilevante valore economico, che eccede in tore per la mancata consegna o per i vizi buona misura il prezzo di opzione fissato della cosa acquistata (o fatta costruire). dai contraenti all’inizio del rapporto, sì che È perfettamente lecito che il concedente, a questa ipotesi può applicarsi l'art. 1526 nei moduli, predisponga clausole volte ad c.c. e il concedente deve restituire i canoni esonerarlo da ogni responsabilità per mancata percepiti, salvo trattenere un equo compenso consegna o per vizi afferenti al bene, purché per l’uso della cosa. all’utilizzatore sia espressamente concessa La qualificazione del contratto va risolta la facoltà di agire contro il fornitore per la caso per caso, mediante un’interpretazione consegna della res, per l’eliminazione dei sistematica delle clausole, che forniscono vizi o la risoluzione del contratto. gli indizi sul valore che le parti hanno inteso Il problema è semmai quello di giustificare attribuire al bene al termine del contratto. sul piano giuridico la posizione dell’utiliz- zatore verso il fornitore e, all’uopo, conviene LA DISCIPLINA inquadrare le clausole che accordano siffatte E LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI facoltà all’utilizzatore nello schema del Abbiamo detto che il leasing ha normal- mandato in rem propriam: l’utilizzatore mente una struttura trilaterale perché coin- agisce quale mandatario del concedente volge tre soggetti: il fornitore, il conce- ed esercita le azioni spettanti al conce- dente e l'utilizzatore. dente, alfine tuttavia di difendere un proprio Tra fornitore e concedente intercorre un interesse e a proprie spese. Accanto a ciò contratto di vendita o di appalto (quando il l’utilizzatore beneficerà, perlopiù, di pattui- fornitore si impegna a costruire il bene che zioni in suo favore contenute nel contratto deve essere fornito); bene e fornitore sono tra concedente e fornitore, pattuizioni nelle solitamente scelti dall’utilizzatore. Prima quali si prevede espressamente che il forni- della vendita o contestualmente ad essa si tore risponda direttamente all’utilizzatore procede alla stipula del vero e proprio contratto per mancata consegna o per vizi della cosa di leasing tra concedente e utilizzatore. venduta: e in questo caso si tratta di clau- Tra i due contratti non sussiste un vero e sole a favore del terzo utilizzatore, che proprio collegamento tecnico-giuridico: gli diviene titolare di un diritto autonomo eventi che colpiscono uno dei due rapporti verso il fornitore, senza necessità di ricor- non si riflettono necessariamente sull'altro. rere alla figura del mandato in rem propriam. Il concedente, dunque, è sollevato dai rischi Il leasing è il contratto per mancata o ritardata consegna del bene con cui il concedente mette e per i vizi del bene stesso. Non può però esonerarsi dall’obbligo di garantire il paci- a disposizione dell’utilizzatore fico godimento della cosa dai terzi che un bene. Quest’ultimo, vantano diritti reali sul bene stesso, a norma alla scadenza del contratto, dell'art. 1585 c.c,. e può essere chiamato a rispondere verso il danneggiato ai sensi può acquistarne la proprietà. del d.p.r. 24-5-1988, n. 224 per danni da 12 TEME 3.08
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16