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normazione diunicoedunitariocomplesso contrattuale mento dell’importo dei lavori superiore al né la previsione di eseguire i nuovi lavori c.d. “quinto d’obbligo” diventano impegna- aglistessipattiecondizionidicuialcontratto tivi per l’appaltatore solo a seguito di una originario né l’allegazione all’atto aggiun- suanuovamanifestazionedivolontà-esono tivodiunnuovocronoprogrammadeilavori, quindiattiautonomi-,anullarilevandoche che tenga conto anche dell’esecuzione di nelnuovoattovenganoassunticometermini quelli oggetto del contratto originario. di riferimento i prezzi esistenti al momento Quanto alla prima circostanza, trattandosi della stipulazione del contratto principale. di lavori eccedenti il quinto d’obbligo, Ciò implica che, rispondendo l’istituto della l’appaltatorenonètenutoadeseguirli:l’aver revisionedeiprezziall’esigenzadirimediare accettato la proposta dell’amministrazione a sopraggiunti oggettivi squilibri del sinal- appaltante di eseguirli è, pertanto, frutto lagma contrattuale, per i lavori eccedenti il di una libera scelta, nella quale non può quinto d’obbligo si deve comunque avere non inserirsi anche la relativa valutazione riguardo al momento del loro effettivo affi- economica di eseguirli agli stessi patti e damento,mentreperilavorisuppletivirien- condizioni del contratto originario, senza tranti nel “sesto quinto” - i quali costitui- checiòimplichialcunacontinuità,intermini sconounameravariantedelcontrattoprin- giuridici, del nuovo impegno contrattuale cipale-restafermaladecorrenzadelcomputo conquelloprecedente.Quantoallaseconda revisionalealladatadipresentazionedell’of- circostanza, poi, l’esistenza di un cronopro- fertaoriginaria,conesclusionenaturalmente gramma dei lavori aggiornato, tenendo degli eventuali nuovi prezzi concordati nel conto sia di quelli relativi all’atto aggiun- corso di esecuzione dell’appalto”. tivo sia di quelli attinenti all’originario Si veda inoltre la giurisprudenza ammini- contratto di appalto, dimostra soltanto strativa meno recente, ex multis, Consiglio l’esistenza di un collegamento di fatto tra di Stato, Sezione IV 10/12/1998 n. 1760). i due contratti, senza che ciò abbia alcuna Qualora vengano eseguiti lavori prima ripercussione giuridica sull’autonomia dei dell'approvazione della relativa perizia di dueatticontrattuali,diversi,quantoall’oggetto variante, legittimamente l'Amministrazione, delleprestazioni,siadalpuntodivistaquan- nel provvedere al necessario riconosci- titativo che qualitativo. Nell’ipotesi in cui, mento di debito, decurta del 10% la somma dopolastipulazionedell’originariocontratto attribuita all'impresa in ragione dell'im- nel vigore della normativa che consentiva porto della perizia. Tale interpretazione la revisione, vengano stipulati ulteriori atti sembra essere seguita anche dalla Corte aggiuntivi nel vigore della nuova norma- di Cassazione, (sezione civile, Sezione I tiva che vieta la revisione, tali atti, se confi- 02/07/1998 n. 6470). gurabili come contratti autonomi rispetto In particolare la sezione della Corte di all’originario,soggiaccionoaldivietodirevi- Cassazione ritiene che “le variazioni appor- sione, mentre quelli non autonomi seguono tate in corso di esecuzione di un'opera il regime del contratto originario”. appaltata da un ente pubblico in mancanza I giudici amministrativi di prime cure (Tribu- di un ordine scritto del direttore dei lavori nali Amministrativi Regionali, Sezione Parma (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se - Sentenza 25/03/2004 n. 130) ritengono riassunte in una cd. "perizia di variante" che in tema di appalto di opere pubbliche, successivamente approvata dal compe- “gliattiaggiuntivichecomportinounincre- tente organo dell'ente appaltante, possono TEME 11/12.09 11