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normazione essere "sanate" quanto al profilo dell'ir- copertura nella somma stanziata per regolarità derivante dalla mancanza dell'or- l'esecuzione dell'opera. C’è da aggiun- dine scritto, ma tale sanatoria non è idonea gere, inoltre che, ove la variante importi a spiegare ultrattivamente i suoi effetti, un aumento dell’importo contrattuale per il passato, sino al punto da escludere senza modificazioni del quadro econo- che l'irregolarità medesima sia stata la mico generale del progetto, la perizia deve causa di vicende ulteriori riguardanti essere approvata con Delibera dell’Or- l'appalto, come il ritardo nella correspon- gano di Governo. L’obbligo di non supe- sione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore. rare l’importo di spesa stanziato per (Nella specie, le variazioni progettuali - l’esecuzione dell’opera è previsto solo per non autorizzate - nell'esecuzione di un le varianti di cui all’art. 132, c. 3, secondo impianto sportivo commissionato da un e terzo periodo, del Codice dei contratti comune - previo finanziamento del Credito (le c.d. varianti migliorative di modesta Sportivo - erano state oggetto di perizia entità). Come già anticipato, in materia di variante successivamente approvata le norme statali sono l’art. 132 del Codice dall'ente territoriale che aveva, peraltro, (che ha sostituito abrogandolo l’art. 25 ritardato i pagamenti per effetto del blocco della legge Merloni) da leggersi, così come dei finanziamenti accordati al comune il citato art. 25 della l. 109, in combinato stesso dall'ente erogatore. La S.C., nell'af- disposto con le norme regolamentari, prin- fermare il suesposto principio di diritto, cipalmente art. 10 dm 145/2000 e art. ha cassato la sentenza del giudice di merito 134 DPR 554/99, nonché le norme da esse che aveva escluso qualsiasi nesso causale richiamate, per il rinvio a tali regolamenti tra il blocco del finanziamento - ed il ex art. 253, c. 3 del Codice. Per quanto conseguente ritardo nei pagamenti conte- riguarda i limiti delle varianti in aumento, stato all'ente pubblico - e le variazioni l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le apportate in corso d'opera ma non auto- variazioni che non superino il quinto rizzate "ex lege")”. dell’importo complessivo dell’appalto (art. 10, c. 2, dm 145/2000). Qualora invece POSSIBILI CASI DI ESCLUSIONE la variante (a patto che rientri nelle tipo- A norma dell’art. 25, comma 3, l. 109/94 logie previste) superi il predetto importo e ss.mm.ii., non sono considerati varianti del quinto (il c.d. sesto quinto) l’appaltatore gli interventi disposti dal direttore dei può recedere dal contratto con diritto al lavori per risolvere aspetti di dettaglio, pagamento dei soli lavori eseguiti e rego- se contenuti entro un importo non supe- larmente ordinati: cfr. art. 10, c. 3, dm riore al 5% dell’importo complessivo dei 145/2000). Si precisa infine (cfr. Det. Aut. lavori (10% per i lavori di recupero, ristrut- di Vigilanza, n. 1/2001) che ogni modi- turazione, manutenzione e restauro). Allo fica contrattuale, che sia frutto di variante, stesso modo, sono ammesse varianti non dovrà mai snaturare il progetto origi- “migliorative”, nell’esclusivo interesse nario dell’opera in esecuzione, dovendosi dell’amministrazione, a norma degli ultimi essa porre con necessario carattere di due periodi del medesimo comma 3. accessorietà rispetto all’opera progettata, L’importo di tali ultimi interventi non può altrimenti si ricadrà nell’ipotesi di “altri superare, in aumento, il 5% dell'importo lavori” che escludono la qualificazione originario del contratto e deve trovare giuridica di “variante”. 12 TEME 11/12.09