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autorità per la vigilanza dell’obbligo per le parti (Amministra- e strumenti - rapidi, efficaci ed econo- zione ed impresa) di adire in prima istanza mici - non solo per risolvere le contro- l’Autorità, conferendo ad essa il potere versie in tema di contratti pubblici ma, di emettere una decisione vincolante (ex addirittura, per evitare che esse sorgano. art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, ovvia- Le Amministrazioni possono (e forse devono) mente da modificare) circa le contro- approfittarne maggiormente. Inoltre, la versie insorte prima dell’aggiudicazione quasi costante soccombenza delle pubbliche definitiva, nel rispetto del principio del amministrazioni dovrebbe consigliare contraddittorio; la decisione dovrebbe queste ad un più attento uso della clau- essere assunta entro un termine breve, sola compromissoria e del ricorso all’arbitrato durante il quale dovrebbe essere disposta libero. Ed in proposito una circolare della la sospensione della possibilità di stipu- Presidenza del Consiglio che invitasse le lare il contratto; le parti potrebbero, amministrazioni governative a ricorrere comunque, adire la giustizia ammini- al più economico arbitrato amministrato, strativa avverso tale decisione; invece che al più dispendioso arbitrato b) revisione dei costi e dei tempi dell’ar- libero, sarebbe stata opportuna e sarebbe bitrato amministrato, ivi compresi i comunque auspicabile. compensi dei componenti il collegio; Né va da ultimo sottaciuto che le pubbliche c) soppressione dell’obbligo del versa- amministrazioni potrebbero trovare, anche mento dell’acconto per l’avvio dell’ar- con riguardo agli arbitrati, nei loro stessi bitrato amministrato; apparati, idonei rimedi, prestando, ad d) diversa composizione dell’organo arbi- esempio, maggiore attenzione alle moda- trale secondo l’entità o la complessità lità ed alle regole, ove sussistenti, con le della controversia, dalla previsione di quali vengono nominati gli arbitri delle un solo arbitro (da nominarsi ovvia- Amministrazioni. mente dalla Camera arbitrale) per le In particolare, occorre chiedersi se il privi- controversie di modesta entità, sino a legiare la nomina di arbitri legati alle prevedere una composizione di cinque Amministrazioni da un rapporto organico membri per gli arbitrati più complessi, non possa consentire una maggiore imme- non escludendo la presenza di tecnici desimazione nelle ragioni delle stesse. nello stesso collegio; Una circolare e) una nuova disciplina della Camera arbi- trale sempre garantita nella sua auto- della Presidenza del Consiglio che invitasse le amministrazioni nomia come struttura dell’Autorità, ma chiamando a far parte di essa, oltre che governative a ricorrere rappresentanti delle istituzioni, i rappre- sentanti degli altri interessi in gioco, al più economico arbitrato sia pubblici (si pensi al Ministero dell’Eco- amministrato, invece che al più nomia, alle Regioni, agli Enti locali), sia privati (si pensi ai vari protagonisti dei dispendioso arbitrato libero, mercati interessati). sarebbe stata opportuna e sarebbe comunque CONCLUSIONI Come si è visto, l’Autorità dispone di mezzi auspicabile. TEME 4.09 9