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la parola agli esperti copertura dei costi e la remuneratività della tratta di problema che riguarda il contratto gestione). Il dibattito a proposito delle c.d. di service in quanto tale, concernendo, vice- gestioni in service si è recentemente ravvi- versa e più in generale, qualunque appalto vato, in seguito ad una sentenza del T.A.R. misto. Tant’è che, tra le novità del Codice dei Lazio(n.2180/2009),chehabocciatoilbando contrattipubblici(D.Lgs.163/2006),vièanche di un’Azienda sanitaria di Roma, volto ad l’espressa precisazione che “L’affidamentodi aggiudicare un appalto qualificato come un contratto misto secondo il presente arti- globalservice. Tale sentenza fornisce, dunque, colo non deve avere come conseguenza (…) lo spunto per (tentare) di portare un po’ di di limitare o distorcere la concorrenza” (cfr. chiarezza (sotto il profilo giuridico) in ordine art. 14, comma 4). ad un istituto in relazione al quale, tra gli Per tale saliente motivo ritengo che sarebbe addetti ai lavori, sembra esservi un po’di un errore concettuale attribuire alla sentenza confusione. Dal punto di vista della disciplina del TAR Lazio, sopra richiamata, una portata di diritto amministrativo, il problema evocato che travalichi i confini della fattispecie ivi (almenoapparentemente)dallacitatasentenza, esaminata. La quale, tra l’altro, ha riguardato concerne essenzialmente la compatibilità un bando prima facie difficilmente difendi- dell’istituto con i principi della concorrenza. bile, sotto diversi profili. Basti a tal proposito Ciò in quanto la caratteristica principale del considerare che, secondo quanto può rica- service è quella di accorpare, nell’ambito di varsi dalla lettura della citata sentenza, si è un unico contratto di appalto, un insieme di trattato di un appalto davvero mastodontico, prestazioni eterogenee (di lavori, forniture e siadalpuntodivistaeconomico,siadalpunto servizi): il che consente alla P.A. di interlo- di vista temporale (infatti, l’onere previsto quire con un solo soggetto, anziché con una era pari addirittura a 216 milioni di euro in pluralità di operatori, e perciò di conseguire nove anni). Dal punto di vista oggettivo, poi, notevoli benefici gestionali (in termini, ad il bando in esame riguardava attività (lavori, esempio, di semplificazione delle procedure servizi e forniture) relative a ben sette sale di selezione del contraente, ovvero di sempli- operatorie, di cui 4 afferenti al blocco opera- ficazione contabile) oltre ad intuibili risparmi torio cardiochirurgico e 3 al blocco opera- di spesa. Tuttavia, l’accorpamento di presta- torio vascolare, oltre a ben ventidue posti di zioni eterogenee, da affidare attraverso terapia intensiva. Non solo. Infatti, la parte un’unicaproceduradigaraeadunsoloopera- di contratto concernente l’espletamento di tore imprenditoriale, se travalica i principi di lavori pubblici, pur se formalmente “acces- ragionevolezzaediproporzionalità,puòpoten- soria” alle forniture di dispositivi medici, zialmente costituire un non consentito osta- raggiungeva da sola un importo stimato pari colo per la partecipazione alla gara da parte a sei milioni di euro, ovvero superiore alla di operatori con un “raggio d’azione” (ossia soglia comunitaria e, dunque, dì per sé diffi- un oggetto sociale) limitato. Peraltro, non si cilmentequalificabilecomeprestazioneacces- TEME 4.09 11