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la parola agli esperti La Gestione in service tra qualche equivoco e qualche punto fermo Luca Griselli Com’è noto, da quando l’art. 3 del D.Lgs. Lombardia e, in particolare, a Milano). Si può Avvocato del Foro di Milano 19 giugno 1999 n 229 (c.d. riforma “Bindi”), in breve rilevare che l’inquadramento di tale ha qualificato gli Enti del Servizio Sani- modalità di outsourcing, sotto il profilo della tario alla stregua di “aziende con persona- normativa pubblicistica, rimanda immedia- litàgiuridicapubblicaeautonomiaimpren- tamente all’istituto dei c.d. contratti misti, ditoriale”, le prospettive gestionali di detti ovvero di quella tipologia contrattuale nella Enti sono radicalmente mutate. quale confluiscono simultaneamente presta- Di conseguenza, le nuove “Aziende” sanitarie zioni eterogenee (ovvero appalti di lavori, hanno dovuto confrontarsi con tale nuovo servizieforniture:art.14delD.Lgs.163/2006). scenario,dalqualesonoperaltroemerseanche Esso, infatti, normalmente ha ad oggetto, interessanti possibilità di ricorso a forme di quanto meno, la fornitura in montaggio, la partnership con operatori privati (mi riferisco, messa in opera e la gestione tecnica degli ad esempio, all’esperienza di talune aziende apparati tecnologici occorrenti per il funzio- ospedaliere, che hanno costituito società a namento di un dato reparto, la fornitura dei capitale “misto, sulla base ad esempio dell’art. dispositivi medici monouso necessari per 29 L. 28 dicembre 2001 n. 448). l’esecuzionedellepertinentiprocedurecliniche Nel descritto quadro legislativo si è in parti- e, talvolta, anche l’effettuazione di lavori edili, colare manifestata, anche in un’ottica di elettrici ed impiantistici per l’approntamento contenimento della spesa pubblica, la neces- dei laboratori (oltre ad una serie di ulteriori sità di distinguere l’attività sanitaria vera e prestazioni,qualiadesempiol’addestramento propria (c.d. ), da quella c.d. del personale, la gestione del magazzino etc.). (costituita ad esempio dai servizi Il tratto che maggiormente caratterizza di pulizia, sanificazione, lavanderia, ristora- l’istituto,amioavviso,ècostituitodallemoda- zione, etc.). Mentre, peraltro, l’attività sani- lità di remunerazione del fornitore del service. taria non può essere tout court delegata a Il cui compenso, volendo semplificare, non soggetti privati, salve le specifiche ipotesi viene erogato in funzione delle risorse effet- previste dalla legge (quale, ad esempio, tivamente impiegate e delle prestazioni in l’accreditamento), il ricorso al know how di concreto rese all’Ente sanitario. soggetti esterni all’Amministrazione è ormai L’insieme di tali prestazioni viene, invece, largamente praticato, per quanto riguarda le compensato “a procedura”. Nel senso che, per attività strumentali di cui s’è detto (si tratta ogni processo sanitario, il fornitore viene del c.d. outsourcing). Ora nel multiforme remunerato con un corrispettivo predeter- panorama del c.d. outsourcing nel comparto minato, commisurato al costo dei beni, dei sanitario, desta un notevole interesse il lavori e dei servizi forniti, nonché a quota contratto di gestione inservice, che si è rapi- parte degli ammortamenti (si tratta, volendo damente affermato e consolidato a partire operare un parallelismo con i servizi pubblici, dallafinedeglianni80’(soprattuttoinRegione di una sorta di tariffa che deve consentire la 10 TEME 4.09