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la parola agli esperti soria di una fornitura, nell’ambito di un ed omnicomprensivo”, invalso a partire dagli contratto misto (art. 14 D. Lgs. 163/2006). A anni novanta proprio nel settore sanità, per ciòsisonoaggiunteulterioririlevantianomalie fronteggiare “la crisi finanziaria ed opera- del bando, prima fra tutte la mancata previ- tiva, specie quella concernente le spese di sione di una base d’asta, ovvero carenze nei investimento e le difficoltà operative, orga- documenti di gara per quanto riguarda la nizzative e funzionali”. Dunque, ben lungi stessa descrizione dell’oggetto delle presta- dall’aver preso le distanze, una volta per tutte, zioni richieste (che secondo la sentenza risul- da un modello di outsourcing ormai ampia- tava molto approssimativa e non avrebbe mente diffuso ed utilizzato, il TAR ne ha consentito la formulazione di offerte consa- confermato l’astratta legittimità, sia pure pevoli). In tale quadro, ben può comprendersi entro i limiti di ragionevolezza e proporzio- la decisione di annullamento assunta dal nalità,ched’altrapartevalgonoperqualunque T.A.R. Lazio, che sembra aver correttamente contratto pubblico e trascendono senz’altro, stigmatizzato, in quanto illegittimo ed irra- in generale, il comparto sanitario e, in parti- zionale, l’accorpamento di prestazioni che colare, il contratto di service. Tale pronuncia, sono apparse manifestamente disomogenee del resto, s’inserisce nel solco di una giuri- tra loro, tanto da violare anche il canone di sprudenza consolidata, formatasi, dapprima proporzionalità (il che vale in particolar modo nella (diversa) materia del global service per l’imponente “quota” lavori che, tenendo immobiliare (cfr. ad es. T.A.R. Lazio, Sez. II Bis conto del suo importo stimato, non poteva 13 febbraio 2001 n. 1086) e sviluppatasi, che essere aggiudicata con separata proce- successivamente,ancheinrelazioneadipotesi dura di gara). Proprio per la peculiarità del di service sanitario. Si tratta di giurisprudenza bando annullato dal TAR Lazio, come accen- che muove dalla premessa che sia la norma- navo, sarebbe a mio avviso del tutto fuori tiva comunitaria sia quella nazionale disci- luogo voler ricavare da tale precedente una plinano l'ipotesi dei contratti misti di "lavori bocciatura globale del service nel comparto e servizi" e di "forniture e servizi" e, quindi, sanitario. Anzi, a ben vedere, dalla lettura di contratti che prevedono attività che appar- della sentenza, si evince a mio avviso che il tengono a categorie diverse: lavori, forniture TAR abbia correttamente inteso circoscrivere e servizi (art. 14 D. Lgs. 163/2006, art. 1 Dir. la portata della propria decisione. Il Giudice CE2004/18,art.1 Dir.CE2004/17 e,in prece- amministrativo, infatti, ha sottolineato che denza, 16° considerando e art. 2 della diret- “non vi sono dubbi che la scelta di compren- tiva 92/50/CEE del Consiglio del 18.6.1992, dere o meno in unico appalto ovvero in più artt. 3 e 4, del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157). lotti un complesso di prestazioni da confe- Secondo la richiamata giurisprudenza: “A tale rire mediante pubblica gara attiene assolu- stregua,poichélepredettedisposizioniconsen- tamente alla discrezionalità dell’amministra- tono contratti e, quindi, bandi misti che zione”, con il limite (che nel caso esaminato assieme alla prestazione di servizi compren- è stato evidentemente travalicato) che le danoanchefornitureolavori,tantopiùdevono determinazioni assunte dall’Amministrazione ritenersi consentiti contratti e, quindi, bandi in materia “non devono essere illogiche, arbi- aventi ad oggetto una pluralità di servizi tra trarie, inutili o superflue e devono essere loro eterogenei… né può ritenersi illogica, rispettose del principio di proporzionalità”. ovvero contraria all'interesse pubblico, la Ancora il TAR ha evidenziato la legittimità scelta di procedere con unico bando per del ricorso a bandi dal contenuto “variegato l'affidamento in lotto unico di una moltepli- 12 TEME 4.09
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