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normazione incolpevoli omissioni o errori, o, più in gene- e i conseguenti ricorsi giurisdizionali legati rale, che abbiano reso false dichiarazioni con ad esclusioni di ordine meramente formale, colpa lieve. possano incidere anche sulla tempestività Tutte le modifiche relative all’art. 38 del ed efficacia dell’azione amministrativa. Codice sono applicabili alle procedure i Essa sovverte l’impostazione precedente: cui bandi o avvisi siano stati pubblicati secondo la giurisprudenza, infatti, in tutti (ovvero le lettere di invito siano state tra- i casi in cui un qualsiasi inadempimento smesse) dopo il 13 maggio 2011, vale a fosse stato sanzionato espressamente e dire dopo l’entrata in vigore del “decreto chiaramente con l’esclusione, la stazione sviluppo”. appaltante non avrebbe avuto alcun margi- ne di discrezionalità in merito alla possibilità L’art. 46 comma 1-bis. di richiedere integrazioni e avrebbe dovuto La tassatività delle cause di esclusione provvedere all’esclusione del concorrente. Tra le modifiche introdotte dai recenti prov- Con la nuova impostazione viene introdot- vedimenti normativi alla disciplina dei con- to il principio della tassatività delle cause tratti pubblici, riveste, poi, particolare rilie- di esclusione. Sotto questo profilo il comma vo il comma 1-bis dell’art. 46 del Codice in 1-bis dell’art. 46 prevede l’esclusione dalla tema di tassatività delle cause di esclusione, gara in caso di: a) mancato adempimento anch’esso previsto nel “decreto sviluppo”. alle prescrizioni previste dal Codice e dal Questa disposizione mira ad evitare che la Regolamento e da altre disposizioni di legge partecipazione alle gare finisca con il costi- vigenti; b) incertezza assoluta sul conte- tuire una sorta di corsa ad ostacoli per il nuto o sulla provenienza dell’offerta, per concorrente e che le possibili contestazioni, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; c) non integrità del plico conte- Le modifiche ruotano intorno nente l’offerta o la domanda di partecipa- zione; d) altre irregolarità relative alla chiu- ad alcune finalità dichiarate. In sura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le particolare, quelle di: a) favorire circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. l’accesso delle piccole e medie È, inoltre, stabilito che i bandi e le lettere di imprese agli appalti pubblici; invito non possano contenere ulteriori pre- scrizioni a pena di esclusione e che dette b) semplificazione degli oneri prescrizioni sono comunque nulle. Il che vuol documentali dei concorrenti; c) dire che eventuali ulteriori clausole diverse da quelle previste dalla disciplina vigente semplificazione delle procedure; dovrebbero essere oggetto di disapplicazione d) chiarificazione interpretativa; da parte della commissione di gara. Eventuali deroghe al principio di tassativi- e) garantire una nuova fase di tà delle cause di esclusione sono consen- sviluppo, anche attraverso la tite solo previa espressa motivazione nella delibera a contrarre da parte della stazione possibilità di ricorso a strumenti appaltante. La disposizione in esame è applicabile alle contrattuali innovativi procedure i cui bandi o avvisi siano stati 14 TEME 3.12