Page 17 - TEME_2012-03-Marzo
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normazione pubblicati (ovvero le lettere di invito siano Verifica delle offerte state trasmesse) dopo il 13 maggio 2011 (v. anormalmente basse art. 4, c. 3 del d.l. sviluppo, introdotto dalla In tema di verifica delle offerte anormal- legge di conversione n. 106/2011, che ha mente basse, il “decreto sviluppo” ha eli- espressamente previsto la norma di diritto minato la possibilità che le giustificazio- transitorio). ni possano riguardare il costo del lavoro, Peraltro, in questa prima fase, non è agevole come determinato periodicamente dalle valutare l’impatto della nuova disposizione. tabelle del Ministero del Lavoro. Non sono mancate già le prime pronunce giurisprudenziali. Tra queste si segnala che Procedure negoziate senza previa in più occasioni i giudici amministrativi pubblicazione del bando di gara hanno affermato che non può costituire Sempre il “decreto sviluppo” ha riscritto la causa di esclusione la prestazione di una norma relativa all’affidamento di contratti cauzione provvisoria di importo deficitario: di lavori sottosoglia attraverso la procedura sicché, in caso di cauzione incompleta o negoziata senza bando. Il nuovo comma 7 addirittura assente, il concorrente non può dell’art. 122 ha, infatti, innalzato la soglia essere automaticamente estromesso dalla entro la quale la stazione appaltante, tra- gara, ma deve essere previamente invitato mite il responsabile del procedimento, ad integrare la cauzione, emendando così può affidare contratti pubblici di lavori l’errore compiuto (v. TAR Venezia, sez. 1, ricorrendo alla procedura negoziata senza 13 settembre 2011, n. 1376; Consiglio di bando (da 500.000 euro a un milione di Stato, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493). euro); e ha disposto che all’elevazione della soglia si accompagni l’aumento del nume- Criteri per la scelta dell’offerta migliore ro minimo dei soggetti che devono essere e costo del lavoro obbligatoriamente invitati alla procedura Il “decreto sviluppo” aveva introdotto, tra (almeno 10 per lavori di importo superiore l’altro, anche il comma 3 bis all’art. 81 del a 500.000 euro e almeno 5 per i lavori di Codice. In base a tale disposizione l’offer- importo inferiore). ta migliore doveva essere determinata “al In sostanza, per gli importi inferiori al netto delle spese relative al costo del per- milione di euro è stata generalizzata la sonale, valutato sulla base dei minimi sala- possibilità di ricorrere alla procedura riali definiti dalla contrattazione collettiva negoziata senza pubblicazione del bando nazionale di settore tra le organizzazioni di gara. sindacali dei lavoratori e le organizzazioni Inoltre, in deroga alla prescrizione generale dei datori di lavoro comparativamente più secondo cui il subappalto della categoria rappresentative sul piano nazionale, e delle prevalente è consentito nei limiti del 30% misure di adempimento delle disposizioni dell’importo della stessa, nel caso di affi- in materia di salute e sicurezza nei luoghi damento mediante procedura negoziata di lavoro”. senza bando di importo inferiore al milio- Tale previsione, che aveva destato forti ne di euro, è stata prevista la possibilità dubbi interpretativi e conseguenti incer- di subappalto della categoria prevalente tezze applicative, è stata di recente abro- nel solo limite del 20% dell’importo della gata dal “decreto salva Italia” (d.l. n. medesima categoria. 201/2011). È stata resa, poi, obbligatoria la regola della TEME 3.12 15
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