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DURC tà”, la pendenza di qualsiasi contenzioso possa essere quindi applicata anche alle impedisce di ritenere il soggetto in posi- procedure di gara antecedenti l’entrata zione irregolare: quindi fino alla decisione in vigore del Decreto (ossia il già citato che respinge il ricorso, può essere dichia- termine del 14 maggio 2011). rata la regolarità contributiva (art. 8, II Rimane fermo in giurisprudenza invece comma, lett. a). Pertanto, dopo il DM del l’orientamento relativo all’impossibilità 2007, il DURC attesta solo le irregolarità di attribuirsi alcun effetto sanante alla contributive “definitivamente accertate” domanda di dilazione o di rateizzazione e solo quelle che superano la “soglia di del debito contributivo (T.A.R. Lazio, Roma gravità” fissata dal citato decreto: dopo sez. II 23/5/2007 n. 4779). Va specificato tale decreto, pertanto, una declaratoria di che solo l’eventuale avvalersi, da parte non regolarità contributiva certifica che, ai dell’impresa, di meccanismi legislativi fini dell’art. 38, I comma, lett. i) del codice nazionali premiali, sananti o di condo- appalti, è stata commessa una violazione no, anteriormente alla data di scadenza contributiva “grave” e “definitivamente della domanda di partecipazione alla gara, accertata” (CdS, VI, 4.8.2009 n. 4906)”. per i debiti precedenti, o anteriormente La questione, in ogni caso, è stata ora risol- alla data di aggiudicazione, per i debiti ta dal legislatore con il D.L. 70 del 2011 il maturati nelle more del procedimento, quale, per la procedure indette a far tempo può far sì che si possa determinare quella dal 14 maggio 2011, ha introdotto al continuità contributiva che costituisce la comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti ratio del requisito (TAR Lazio, Roma sez. II, pubblici la previsione secondo cui “ai fini del 5/11/2009, n. 10877). La regolarizzazione comma 1, lett. i), si intendono gravi le viola- successiva, infatti, non elimina l’irregola- zioni ostative al rilascio del documento unico rità riscontrata e le sue conseguenze sul di regolarità contributiva di cui all’art. 2, piano della valutazione della correttezza comma 2, del DL 25 settembre 2002 n. 210, ed affidabilità dell’impresa aggiudicataria convertito, con modificazioni, dalla legge 22 (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2007, n. novembre 2002, n. 266”. 5574; Consiglio Stato , sez. VI, 12 gen- In ogni caso, per il periodo precedente naio 2011 , n. 104; TAR Lazio, Roma, sez. il 14 maggio 2011, proprio il formarsi III, 12 gennaio 2012, n. 277); nello stes- di orientamenti discordanti in merito al so senso si veda anche la recente pro- potere / dovere delle Stazioni Appaltanti nuncia del TAR Veneto, sez. I, 3 febbraio di valutare la “gravità” delle violazioni in 2012, n. 134 secondo la quale “è quindi materia contributiva e previdenziale ha totalmente irrilevante l’eventuale adem- indotto ora la sesta sezione del Consiglio pimento tardivo dell’obbligazione contri- di Stato, con la recentissima ordinanza 5 butiva, quand’anche ricondotto, quanto ad marzo 2012 n. 1245, a rimettere la que- efficacia, al momento della scadenza del stione all’Adunanza Plenaria del Consiglio termine di pagamento, che, se può essere di Stato, al fine di stabilire se la disposi- satisfattivo per l’Ente previdenziale, non lo zione introdotta dal D.L. n. 70 del 2011 è ai fini della legittimità del subentro in un (che esclude la rilevanza della valutazio- contratto di appalto, non essendo ammes- ne da parte della Stazione Appaltante in se postume sanatorie all’affidabilità, alla ordine alla gravità della violazione) abbia serietà, alla continuità dell’attività d’im- portata e natura c.d. “interpretativa” e presa”. 10 TEME 3.12
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