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DURC bilisce il d.m. 24 ottobre 2007 non essendo to in attuazione dell’art. 1, comma 1176 vincolata a valutare la gravità dell’omis- della legge 27 dicembre 2006 n. 296) sono sione con tali parametri poiché il DM del state definite le modalità di rilascio ed i 27 ottobre 2007 non è atto attuativo del contenuti analitici del DURC e, a tal fine, codice appalti” (TAR Liguria, sez. II, 19 è stata fissata una soglia di “gravità” delle gennaio 2012, n. 124). violazioni, ritenendosi le violazioni al di Il riferimento, in questo caso è alle c.d. sotto di tale soglia non ostative al rilascio soglie di tolleranza previste dall’art. 8 D.M. del DURC: non si considera, in particolare, 24/10/2007, il quale dispone che: “Ai soli fini grave lo scostamento inferiore o pari al 5% della partecipazione a gare di appalto non tra le somme dovute e quelle versate con osta al rilascio del DURC uno scostamen- riferimento a ciascun periodo di paga o di to non grave tra le somme dovute e quelle contribuzione o, comunque, uno scosta- versate,con riferimento a ciascun Istituto mento inferiore a 100 euro, fermo restan- previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non do l’obbligo di versamento del predetto si considera grave lo scostamento inferiore importo entro i trenta giorni successivi al o pari al 5% tra le somme dovute e quelle rilascio del DURC (art. 8, III comma del DM versate con riferimento a ciascun periodo di cit.). Quanto al requisito della “definitivi- paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo Per il periodo precedente il restando l’obbligo di versamento del predet- to importo entro i trenta giorni successivi al 14 maggio 2011, il formarsi rilascio del DURC”. di orientamenti discordanti in Nel senso invece di una qualche rilevanza delle soglie fissate da tale decreto DM 27 merito al potere/dovere delle ottobre 2007 si veda invece TAR Venezia, Stazioni Appaltanti di valutare la sez. I, 3 febbraio 2012, n. 134, secondo il quale “per giurisprudenza consolidata, “gravità” delle violazioni in materia l’art. 38, I comma, lett. i) del codice dei contributiva e previdenziale ha contratti è interpretato nel senso che il principio dell’autonomia del procedimento indotto la sesta sezione del di rilascio del DURC impone che la stazio- Consiglio di Stato a rimettere la ne appaltante debba basarsi sulle certifi- cazioni risultanti da quest’ultimo docu- questione all’Adunanza Plenaria, mento, prendendole come un dato di fatto per stabilire se la disposizione inoppugnabile, dovendo limitarsi a valu- tare soltanto se sussistono procedimenti introdotta dal D.L. n. 70 del 2011 diretti a contestare gli accertamenti degli abbia natura c.d. “interpretativa” enti previdenziali riportati nel DURC o con- doni (ai fini della “definitività”), e, inoltre, e possa essere quindi applicata se la violazione riportata nel DURC risulti o meno “grave” (CdS, IV, 15.9.2010 n. 6907; anche alle procedure di gara V, 4.8.2010 n. 5213; VI, 6.4.2010 n. 1934). antecedenti l’entrata in vigore del A tal proposito deve rammentarsi che, ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007 (emana- Decreto TEME 3.12 9