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normazione Impostazione della gara è stato fissato il principio in base al quale e ripartizione in lotti “nel rispetto della disciplina comunitaria, al Come ben noto, il tradizionale approccio fine di favorire l’accesso delle piccole e medie normativo mirava ad evitare la suddivisione imprese, le stazioni appaltanti devono, ove artificiosa in lotti allo scopo di eludere l’ap- possibile ed economicamente conveniente, plicazione della disciplina vigente. In sostan- suddividere gli appalti in lotti funzionali” (art. za, se da un lato, non vi era una preclusione 2, c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006). in assoluto alla ripartizione di una medesi- Quindi è stato espresso un favor accentuato ma prestazione in più contratti; dall’altro, verso la suddivisione in lotti, a condizione questa non doveva, tuttavia, comportare che questi siano funzionali e che da ciò non la disapplicazione della disciplina riferibile discenda un maggiore onere per l’ammini- alla prestazione unitariamente considerata. strazione committente. Nella pratica, dunque, sul piano gestionale risultava essere spesso preferito l’accorpa- Dichiarazioni sostitutive mento di più prestazioni, anche al fine di e dimostrazione dei requisiti disporre di un unico referente contrattuale Il delicato tema delle dichiarazioni rese dai (si pensi ai contratti di “global service”). concorrenti ai fini della partecipazione alle Dapprima con lo “Statuto delle imprese” (l. gare è stato oggetto di significative innova- n. 180/2011) e poi (in termini direttamente zioni sotto un duplice profilo. modificativi dell’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006) Da un lato, sono state introdotte misure in con il “decreto salva Italia” (d.l. n. 201/2011) tema di “autocertificazione”; dall’altro, sono state poste le condizioni per un immediato riscontro da parte delle stazioni appaltanti L’entrata in vigore del d.lgs. sulle dichiarazioni rese dai concorrenti. n. 163/2006 aveva generato Sotto il primo profilo (con l’art. 15 della l. n. 183/2011 che ha modificato, tra l’altro, l’art. in amministrazioni e imprese 40 del d.P.R. n. 445/2000), è stata rafforzata la speranza che la disciplina la possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa. potesse vivere una fase di In particolare, è stato stabilito che le certi- stabilità maggiore rispetto a ficazioni rilasciate dalla pubblica ammini- strazione in ordine a stati, qualità personali quanto non fosse avvenuto e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rap- in passato. Questo auspicio porti tra privati e, inoltre, che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazio- è andato deluso; difatti, sin ne e i gestori di pubblici servizi, i certificati da subito e per i due anni e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. successivi alla sua entrata in Sotto il secondo profilo, è stata prevista vigore, il Codice dei contratti (ad opera del “decreto semplifica Italia” – d.l. n. 5/2012) l’istituzione presso l’Auto- fu interessato da reiterate rità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici modificazioni ed integrazioni di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Attraverso la banca dati, a partire 12 TEME 3.12
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