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normazione dall’1 gennaio 2013, le stazioni appaltanti dei soggetti che abbiano rivestito all’interno dovranno effettuare la verifica del possesso della società una determinata carica, ma che dei requisiti di ordine generale e speciale in si siano dimessi da più di un anno è del tutto capo ai concorrenti. ininfluente ai fini della partecipazione alla gara della società stessa. I requisiti di ordine generale Non ha portata innovativa, ma soltanto ex art. 38 del Codice ricognitiva l’ulteriore previsione secondo cui Importanti modificazioni e integrazioni, la causa di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, principalmente previste nel “decreto svilup- lett. c) non opera nelle ipotesi di reati depe- po” (d.l. n. 70/2011), sono state apportate nalizzati o estinti, ovvero in caso di revoca all’art. 38 del Codice. della condanna o intervenuta riabilitazione. Come noto, non possono prendere parte alla Si tratta, infatti, di una soluzione cui in pas- procedura di gara, non possono essere auto- sato era già pervenuta la giurisprudenza. rizzati al subappalto e non possono stipulare Altra causa di esclusione è quella relativa i relativi contratti, gli operatori economici i alla violazione del divieto di intestazione cui soci o rappresentanti siano stati sotto- fiduciaria, di cui sono stati definiti i limiti posti a misure di prevenzione stabilite dalla temporali. Con il “decreto sviluppo” è stato disciplina antimafia (art. 38, c. 1, lett. b del disposto, infatti, che l’esclusione abbia dura- Codice); ovvero abbiano riportato condan- ta di un anno, a decorrere dall’accertamen- ne penali definitive per reati incidenti sulla to definitivo della violazione, e che vada moralità professionale (art. 38, c. 1, lett. c comunque disposta solo nel caso di mancata del Codice). La disciplina previgente stabiliva rimozione della violazione stessa. che tali preclusioni dovessero essere verifi- Rilevanti innovazioni riguardano le situazio- cate in capo al titolare o direttore tecnico ni ostative rappresentate dalle false dichia- per imprese individuali; al socio o diretto- razioni rese in gara o ai fini del subappalto. re tecnico per società in nome collettivo; Allo scopo di superare numerosi contenziosi ai soci accomandatari o direttore tecnico sorti sulla questione, i casi di esclusione sono per società in accomandita semplice; agli stati limitati alle false dichiarazioni rese con amministratori con poteri di rappresentanza dolo o colpa grave. Il compito di accertare o direttore tecnico per altre società; a questi le violazioni così commesse è demandato sono stati aggiunti, in caso di s.p.a. e s.r.l., all’Autorità di Vigilanza, che, laddove rilevi “il socio unico persona fisica ovvero il socio la sussistenza dell’elemento soggettivo del di maggioranza in caso di società con meno dolo o della colpa grave, ordina l’iscrizione di quattro soci”. nel casellario informatico, che impedisce Altra innovazione importante riguarda la la partecipazione alle gare e l’affidamen- preclusione prevista dalla situazione ostativa to in subappalto per il periodo massimo di di cui alla lett. c), c. 1, dell’art. 38 che, come un anno. La previsione in commento, come noto, prevedeva tra i soggetti da sottoporre risultante dalle modifiche apportate, circo- a verifica anche coloro che avessero rive- scrive positivamente l’ambito dell’operatività stito determinate cariche all’interno della delle sanzioni comminate alle imprese per società partecipante alla gara nel triennio le false dichiarazioni; con essa, pertanto, antecedente alla pubblicazione del bando: viene eliminata la possibilità di sanzionare questo periodo è stato ridotto ad un anno con una misura “onerosa”, qual è l’esclusio- dal “decreto sviluppo”. Per cui la posizione ne dalle gare, le imprese che siano incorse in TEME 3.12 13