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spending review differenti (!!!!) - oppure il Legislatore ve alle forniture d’importo maggiore, della D.L.n. 95/2012 si è accorto di aver mentre nel D.L.n. 95/2012 questo inci- commesso un errore nella già interve- so è stato eliminato e, quindi, la rine- nuta pubblicazione della L.n. 94/2012 goziazione deve avvenire a qualsiasi e quindi si è affrettato ad inserire un condizioni, ovvero indipendentemente nuovo comma nel decreto-legge che dalla circostanza che ci possano esse- stava andando in pubblicazione, modi- re (o meno) giustificate condizioni che ficando il precedente art. 7-bis. motivano differenze di prezzo; Andiamo allora a verificare le modifiche - è stata aggiunta la precisazione che apportate e ci accorgiamo che le diffe- per “differenze significative dei renze sono solo due: prezzi” debbano intendersi quelle - è stato tolto l’inciso “non giustificate superiori al 20% rispetto al prez- da particolati condizioni tecniche o zo di riferimento, quindi uno scarto logistiche delle forniture” relativo alle significativo fra il prezzo dei contratti differenze dei prezzi sono da inten- da rinegoziare e quello che, in atte- dersi “significative”; in altri termini sa della determinazione del “livello secondo la L.n. 94 la rinegoziazione di spesa” da parte del Commissario dei contratti è possibile quando si Straordinario, può essere inteso come riscontrano differenze fra i dati indi- il prezzo “astrattamente” corretto per viduati all’esito d’analisi svolte sui quel determinato prodotto/servizio. prezzi unitari ottenuti dalle Centrali Il problema che tuttavia si pone dalla di committenza rispetto a quelli dei divergenza contenutistica fra l’art, 7-bis singoli contratti, sempreché tali diffe- L.n. 94/2012 e la lett. b), comma 13° renze non siano giustificate o da par- art. 15 D.L. n. 95/2012 risiede nel fatto ticolari condizioni tecniche oppure da che non appare scontato quali delle due specifiche condizioni logistiche relati- prescrizioni debba “prevalere” e, quin- di, trovare effettiva applicazione, non L’ultima novità introdotta dalla lett. tanto perché l’una è contenuta in una “Legge” mentre l’altra in un “Decreto– d) del comma 13° dell’art. 15 Legge” ma, soprattutto, perché il criterio D.L. n. 95/2012 stabilisce che temporale - tale per cui la disposizione successiva nel tempo prevale, a parità gli Enti del S.S.N. utilizzino, “per di norme primarie (come sono le Leggi l’acquisto di beni e servizi relativi ed i Decreti-Legge) su quella preceden- te – non può trovare applicazione nel alla categorie merceologiche caso in questione, in quanto entrambe presenti nella piattaforma dette norme sono state emanate nel medesimo giorno (6/7/2012) e pub- CONSIP”, gli strumenti di acquisto blicate entrambe il giorno successivo e negoziazione telematici messi a (7/7/2012). f) L’ultima novità introdotta dalla lett. disposizione da CONSIP o dalle d) del comma 13° dell’art. 15 D.L. n. altre Centrali di committenza 95/2012 stabilisce che gli Enti del S.S.N. utilizzino, “per l’acquisto di 12 TEME 7/8.12