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spending review to di un comma 2-bis portante la rio e misure di governo della spesa sani- riduzione della soglia – da 150.000 taria” e consta di 24 commi, di cui dal 2° e a 50.000 e - sopra la quale ogni al 11° espressamente dedicati al farmaci, Stazione appaltante è obbligata a mentre i restanti genericamente relativi dare comunicazione all’Osservatorio alla spesa sanitaria. tenuto dall’AVCP dell’intervenuta d) Alla lett. a) del comma 13° è introdot- aggiudicazione di un contratto di for- ta una grande novità, ovvero la ridu- nitura. Tale nuovo obbligo non fa che zione secca del 5% “degli importi e aumentare significativamente il lavoro le connesse prestazioni” relativa ai delle Stazioni appaltanti, senza peral- contratti in essere di fornitura di tro che risulti con chiarezza l’efficacia beni e servizi (esclusi i farmaci), con di detta disposizione, tenuto che già la decorrenza dall’entrata in vigore del Legge n. 106/2011 di conversione del decreto (ovvero il 7/7/2012) e per tutta D.L. n. 70/2011 aveva fissato, anche la durata dei contratti, ad eccezione per i contratti di forniture di beni e di quelli aventi ad oggetto dispositivi servizi, l’importo di 40.000 e quale medici, per i quali detta riduzione si soglia minima oltre la quale scattava impone fino al 31/12/2012. l’obbligo per tutte le PP.AA. appaltanti Le criticità relative a detto comma sono di darne debita comunicazione all’Au- molteplici; in primo luogo l’oggetto di torità di Vigilanza (Comunicato AVCP detta riduzione è, come detto, non solo 15/7/2011). La novità, quindi, risiede- “l’importo” dei contratti ma anche le “pre- rebbe nel fatto che per tutti i contratti sopra i 50.000 e le Stazioni appaltanti devono dare comunicazione all’Osserva- Addio agli acquisti in economia torio, mentre per quelli da 40.000 e a 50.000 e solo all’Autorità di Vigilanza? ed alle gare informali in quanto, per potervi ancora accedere, 2° Spending review Il Decreto-Legge 6/7/2012 n. 95 si con- le Stazioni appaltanti dovranno nota invece per una chiara distinzione fra dimostrare non solo che non l’art. 1, rubricato “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e traspa- esiste per quel prodotto/servizio renza delle procedure”, che tuttavia non si alcuna convenzione CONSIP e/o applica agli appalti sanitari, ai cui infatti è dedicato un apposito articolo (art. 15). Il alcun accordo-quadro stipulato, comma 23 dell’art. 1 precisa infatti come ma anche che nessun fornitore agli Enti del S.S.N. non possano trovare applicazione le disposizioni del suddetto del M.E.P.A. abbia in catalogo articolo, ad eccezione del comma 5 (già detto prodotto e/o servizio soppresso dall’avviso di rettifica 9/7/2012) nonché del comma 24 (relativo al contra- da offrire all’Amministrazione sto ai fenomeni di corruzione). appaltante che, in tal caso, è L’art. 15 è invece rubricato “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanita- obbligata ad aderirvi TEME 7/8.12 9