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normazione nel parere del Gruppo dei Garanti europei operatori del settore possono oggi “adot- sulla cartella clinica informatizzata: in tale tare”” le indicazioni contenute nel docu- documento, infatti, è stata sottolineata mento “Cartella clinica elettronica ospeda- la necessità di: rispettare il principio di liera. Indicazioni per un progetto sostenibi- autodeterminazione del paziente; definire le”, redatto a cura dell’AISIS (Associazione le garanzie rispetto all’accesso alla CCE Italiana Sistemi Informativi in Sanità), in da parte di operatori sanitari, del paziente collaborazione con ANORC (Associazione e di soggetti terzi; predisporre una strut- Nazionale per Operatori e Responsabili tura modulare delle cartelle elettroniche della Conservazione digitale dei docu- per garantire la separazione fra le diverse menti) e Clusit (Associazione Italiana per categorie di dati in base alle finalità del la Sicurezza informatica). trattamento e ai soggetti che vi accedo- Anche la disciplina dell’e-prescription pre- no (principio, peraltro, già espresso all’art. senta, in verità, alcuni aspetti singolari. 22, comma 7, del D.Lgs. 196/03); preve- L’ultima norma intervenuta sul tema è dere misure di autenticazione forte e di l’art 13 del D.L. 179/2012, concernente la autorizzazione per l’accesso e la comu- dematerializzazione della ricetta cartacea, nicazione dei dati, nonché meccanismi di il quale dispone espressamente che «al fine controllo e accountability. di migliorare i servizi ai cittadini e raffor- Il citato art. 12, seppur da un lato defi- zare gli interventi in tema di monitoraggio nisce correttamente il fascicolo sanitario della spesa del settore sanitario» si intende elettronico (FSE) come un «insieme di dati accelerare «la sostituzione delle prescrizio- e documenti digitali» (di tipo sanitario e ni mediche di farmaceutica e specialistica socio sanitario), dall’altro si limita a riaf- a carico del Servizio sanitario nazionale- fermare principi già espressi dal documen- SSN in formato cartaceo con le prescrizioni to dei Garanti europei. in formato elettronico, generate secondo Le difficoltà nel mettere in atto i processi le modalità di cui al decreto del Ministero di conservazione digitale dei fascicoli sani- dell’economia e delle finanze in data 2 tari elettronici quindi permangono. Come novembre 2011». agire in concreto per superarle? Già dall’incipit della disposizione, dunque, Nella perdurante attesa che siano emanate appare nitidamente quale sia il reale inten- le Linee guida per la dematerializzazione to che muove il Legislatore nella stesura della documentazione clinica in laborato- di tali norme, ossia il «monitoraggio della rio e in diagnostica per immagini (il cui spesa del settore sanitario». Interpretazione parere favorevole da parte del Garante avvalorata dalla circostanza che per la Privacy è stato espresso con il provvedi- disciplina delle specifiche modalità di gene- mento datato 26 novembre 2009), molti razione delle prescrizioni mediche digita- li si fa esclusivo rinvio a un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (del L’art. 12 D.L. n. 179/2012, 2 novembre 2011), dimenticandosi, forse, seppur da un lato definisce che tali documenti costituiscono prima di tutto attestazioni dei medici prescrittori (e correttamente il fascicolo il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che l’inosservanza di tale obbligo comporta sanitario elettronico (FSE) per i medici l’applicazione di quanto previ- sto dall’articolo 55-septies, comma 4, del come un «insieme di dati e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che in tale sede agiscono in qualità di pubblici ufficia- documenti digitali» dall’altro li, e solo da ultimo rappresentano dati utili al controllo della spesa pubblica in ambito si limita a riaffermare principi sanitario. già espressi dal documento Nello stesso art. 13, desta poi ulteriore perplessità la gestione delle tempistiche dei Garanti europei relative alla diffusione delle prescrizioni in formato elettronico in relazione alla data 20 TEME 1/2.13
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