Page 23 - TEME_2013_1-2
P. 23
normazione in cui il legislatore ha stabilito la decor- Ai sensi di quanto stabilito dal punto 4 del renza della validità delle stesse. Disciplinare tecnico di cui all’Allegato 1 del La previsione di cui al comma 1, infatti, in DPCM 26 marzo 2008 (a cui fa espresso rin- cui si fissano gli scaglioni temporali («in vio anche l’art. 2 dell’Allegato tecnico al DM percentuali che, in ogni caso, non dovranno 26 febbraio 2010, dedicato alla «Definizione risultare inferiori al 60 percento nel 2013, delle modalità tecniche per la predisposizione all’80 percento nel 2014 e al 90 percento e l’invio telematico dei dati delle certificazio- nel 2015») entro cui ogni Regione sarà ni di malattia al SAC»), infatti, l’accesso ai tenuta ad effettuare la graduale sostitu- servizi sarà consentito attraverso i disposi- zione delle prescrizioni in formato carta- tivi standard (CNS/CIE), ma, «in alternativa, ceo con le equivalenti in formato elettro- nel caso in cui le Regioni non sviluppino un nico, difficilmente potrà essere conciliata proprio sistema di accoglienza, il SAC, in base con quanto stabilito al comma successivo alle informazioni pervenute, genera le cre- dello stesso articolo 13. Questo, infat- denziali di accesso al sistema per ogni utente, ti, statuisce che «dal 1° gennaio 2014, le presente nell’elenco trasmesso che deve esse- prescrizioni farmaceutiche generate in re abilitato. Le credenziali sono composte da formato elettronico sono valide su tutto il un codice identificativo (codice fiscale) e un territorio nazionale». pincode per consentire l’identificazione degli Tale formulazione, a tacer d’altro incoe- utenti abilitati alle operazioni di trasmissione rente con la previsione del 60% di prescri- telematica». zioni da generarsi in formato elettronico Sul punto, tuttavia, appare di fondamen- entro il 2013 (in quanto queste sembre- tale importanza evidenziare che, se il rebbero comunque costituire documenti medico si identifica nel sistema attraverso non validi fino al 1° gennaio 2014, attesa id e password, il documento informatico la disposizione di cui al citato secondo costituente la prescrizione medica risul- comma), è emblematica dello stato confu- terà provvisto della sola firma elettronica sionale in cui sembra versare il Legislatore semplice, ai sensi dell’art. 21 del Codice nella redazione della normativa in tema di dell’Amministrazione Digitale. digitalizzazione. Pertanto, sul piano probatorio, la prescri- La scelta più o meno consapevole di fissa- zione così rilasciata acquisisce la valenza re la validità su tutto il territorio naziona- di documento liberamente valutabile in giu- le delle prescrizioni farmaceutiche gene- dizio, tenuto conto delle sue caratteristiche rate in formato elettronico al 1° gennaio oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 2014 rischia, infatti, di mettere in dubbio immodificabilità. il valore giuridico di tutte le prescrizio- In tal senso, dunque, la normativa attual- ni farmaceutiche sin’ora (e fino a quella mente vigente, nel tentativo di semplifica- data) generate come documenti informa- tici. In altre parole, da tale infelice for- mulazione si evince che in questa norma Dal 1° gennaio 2014, sono stati erroneamente sovrapposti e confusi il piano della validità del docu- le prescrizioni farmaceutiche mento generato in modalità elettronica e quello della sua utilizzabilità (in questo generate in formato elettronico caso, su tutto il territorio nazionale dal sono valide su tutto il territorio 1° gennaio 2014). Il minimo, dunque, è auspicare maggiore nazionale. Tale formulazione competenza nella redazione dei provve- dimenti normativi in ambiti così delicati. è emblematica dello stato Ma non è tutto. Particolare attenzione, inoltre, merita il sistema di autenticazione confusionale in cui sembra dei medici predisposto per l’utilizzo della piattaforma del SAC per la generazione versare il Legislatore in tema di certificati di malattia e per le ricette mediche digitali. di digitalizzazione TEME 1/2.13 21