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pulizia e sanificazione ne ed attrezzature impiegate nello svolgi- box n. 5 sono indicati i punteggi riservati mento del servizio; alle relazioni richieste: ben 15 punti sui una relazione circa le eventuali ulteriori 60 previsti per i fattori tecnico-qualitativi, misure di sostenibilità ambientale proposte, pari al 25%. La valutazione: i punteggi I risultati conseguiti L’apprezzamento degli impegni ambienta- Sotto il profilo ambientale, i risultati otte- li dei concorrenti deve essere collegato a nuti sono stati lusinghieri. Tutti i concor- specifici criteri di valutazione ed a punteg- renti hanno profuso sforzi per formulare gi tali da incentivare e premiare le proposte proposte finalizzate al rispetto per l’am- ecologiche e rispettose dell’ambiente. Nel biente ottenendo dagli 8 ai 12,50 punti sui Box 3 È vietato l’utilizzo dei prodotti: classificati come Molto Tossici (T+); Tossici (T); a. con le seguenti frasi di rischio: • classificati come cancerogeni di categoria 1 (R45); • classificati come cancerogeni di categoria 2 (R49); • mutageni di categoria 1 o 2 (R46); • tossici per la riproduzione di categoria 1 (R60); • tossici per la riproduzione di categoria 2 (R61); • che possono provocare sensibilizzazione per inalazione (R42); • che può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); • altamente tossici per gli organismi acquatici (R50); • tossici per gli organismi acquatici (R51); b. contenenti: • acido etilendiamminotetracetico (EDTA); • acido alchilfenoletossilati (APEO); • sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo); • composti di muschi azotati e muschi policiclici; • composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti); • tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F); Box 4 Per le aree amministrative i prodotti devono essere a basso impatto ambientale. Si considerano tali: a. i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23/03/2005, per l’assegnazione del marchio “detergenti multiuso” e ai “detergenti per servizi sanitari” e successivi eventuali aggiornamenti; b. i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabi- liti dal Nordic Ecolabelling per i “clearing products”, versione 3.3 (23/03/2006) ed eventuali aggiornamenti; c. i prodotti che hanno ottenuto il marchio E.F.D.L. (Environment Friendly Detergent Line/Linea di Detergenti Amici dell’Ambiente). Saranno accettati anche prodotti con caratteristiche equivalenti a quelle cer- tificate dai suddetti marchi, purché supportati da una relazione di prova di un organismo riconosciuto (per “organismi riconosciuti” si intendono i laboratori di prova e/o di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili) che dimostrino in modo inequivocabile le caratte- ristiche di impatto ambientale. 6 TEME 1/2.13
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