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normazione Pubblicità sanitaria liberalizzata anche per le società di capitali e l’AGCM sanzione la FNOMCeO Torna all’attenzione dei media l’annosa con- tuita, diagnosi, radiografia e preventivi gratu- Avv. Angelo Fiumara troversia sulla pubblicità medica, in partico- iti”, veniva sanzionato con una sospensione Studio Fiumara Roma lare per quella fatta dalle società di capitale. disciplinare di sei mesi, dall’esercizio profes- La questione, introdotta a seguito della legge sionale, da parte dall’Ordine dei medici della Bersani (l.248/2006), era già stata posta provincia di La Spezia che rilevava la violazio- all’attenzione della Suprema Corte, nel 2012, ne dell’allora vigente Codice Deontologico per e questa con sentenza n.3717 del 9 marzo asserita mancanza di trasparenza e veridicità. aveva affermato il seguente principio di Il Direttore sanitario proponeva impugnazio- diritto: “ l’abrogazione generale contenuta ne dinanzi alla Commissione Centrale degli nella L.n.248 del 2006,art.2lett.b, nella quale esercenti le professioni sanitarie, che riduceva è sicuramente compresa delle norme in mate- la sanzione a 5 mesi, ritenendo che le norme ria di pubblicità sanitaria in cui alla L.n.175 della legge Bersani, innovativa rispetto alla del 1992, prescinde dalla natura (individuale, precedente n175del 1992 sulla pubblicità associativa, societaria) dei soggetti rispetto sanitaria, non possono essere applicate alle ai quali sarebbe illegittimo, oltre che irra- società di capitali. Da ciò, risultava accertato, gionevole, limitarne la portata all’esercizio che la società titolare delle cliniche, di cui il della professione in forma individuale, fermo ricorrente era Direttore sanitario, aveva effet- restando che, all’interno del nuovo sistema tuato pubblicità in violazione di un divieto di normativo, nel quale la pubblicità non è sog- legge. Il Direttore proponeva allora, ricorso in getta a forme di preventiva autorizzazione, gli Cassazione che con la menzionata senten- Ordini professionali hanno il potere di verifica, za 3717 del 2012, che affermava il principio al fine dell’applicazione delle sanzioni disci- di diritto sopra riportato, circa l’applicabili- plinari, della trasparenza e della veridicità del tà delle norme Bersani anche alle società di messaggio pubblicitario”. Ora la Suprema capitale, rinviava alla Commissione Centrale Corte, con sentenza n.5612 del 11 marzo il giudicare se la pubblicità posta in essere 2014, ha ribadito, sempre nell’ambito della dalla società coinvolta fosse conforme a stessa causa, ritornata a seguito del giudizio veridicità e correttezza sulla base del Codi- di rinvio che: “l’intera materia della pubblicità ce Deontologico. La Commissione Centrale, sanitaria resta assoggettata alle disposizioni nel 2013, riconferma la sanzione così come introdotte dalla Legge Bersani senza operare inflitta dall’Ordine dei Medici di La Spezia. alcun distinguo tra le società di persone e le società di capitali (…) e riconosce alla Com- L’intera materia della pubblicità missione centrale degli Esercenti le profes- sioni sanitarie di giudicare se la pubblicità sia sanitaria resta assoggettata o meno trasparente e veritiera sulla base del alle disposizioni introdotte dalla Codice Deontologico”. I fatti sono questi: la querelle ha avuto inizio quando un direttore Legge Bersani senza operare sanitario di strutture societarie mediche di capitali, dopo aver avallato una pubblicità, alcun distinguo tra le società di fatta da queste cliniche, che utilizzava il ter- mine “estetica”, e lo slogan: “prima visita gra- persone e le società di capitale TEME 9/10.14 9