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normazione La Cassazione poi, nel 2014, ha annullato dei cittadini non può essere messa in perico- tale sanzione ritenendo che la Commissione lo da campagne pubblicitarie mirate al solo Centrale avrebbe dovuto effettuare una veri- lucro. Vorrei, a questo punto, condividere un fica autonoma mentre invece si è limitata ad mio personale parere che posso riassumere affermare che questa era già stata effettuata in un interrogativo: “il mercato online di ser- dall’Ordine di La Spezia senza però presen- vizi sanitari non potrebbe però rappresentare tare le dovute motivazione né individuare un accesso “secondario”, a quell’erogazione quali fossero le norme violate. La questione medica che sta diventando sempre più lon- ha preso maggior risalto perché in tale con- tana, economicamente, dal cittadino utente testo si è inserita anche una recente presa di e nello stesso tempo costituire una delle vie posizione dell’AGCM, che ha espresso il suo percorribile per contenere i costi della sanità, parere sul tema della pubblicità sanitaria ed e quindi della spesa pubblica?” Torniamo alla in particolare sulla quella comparativa, pro- questione che stiamo esaminando. L’Antitrust mozionale e sulla pubblicità delle tariffe. La ha intimato alla FNOMCeO di modificare il pubblicità comparativa, vietata sia nel pre- Codice Deontologico, nella parte che riguarda cedente che nel recente Codice Deontologico la pubblicità e le ha comminato una san- approvato 2014, secondo l’AGCM è oggi da zione di 831,816,00 euro per il perpetuarsi riconsiderarsi legittima “se si considera che dell’applicazione di disposizioni idonee ad tale forma di promozione è, per sua natura, ostacolare ingiustificatamente l’attività pub- finalizzata alla valorizzazione degli elementi blicitaria degli iscritti, costituendo inoltre ille- che differenziano il servizio pubblicizzato e ha cite restrizioni alla concorrenza. Alla notizia quindi un contenuto tipicamente informati- della sanzione dell’Antitrust la FNOMCeO vo”. Parlando poi di tariffe, si ricorda che fino ha annunciato il ricorso al Tar, al Consiglio ad oggi potevano esser pubblicizzate solo se di Stato e se occorresse, anche alla Corte inserite in determinati contesti. L’Anitrust ha di Giustizia europea, per procedere contro invece stabilito che la condivisione del prez- questa decisione in nome del fatto che pur zo rappresenta un importante elemento per non manifestando contrarietà alla pubblici- la valutazione che deve poter fare il consu- tà in sanità, per il suo mandato istituzionale matore anche in base al costo attribuito al essa ritiene di dover proseguire nel vigilare, servizio. Conoscere il prezzo attiva il principio contrastando fenomeni e abusi di un’atti- di concorrenza del mercato. A tal proposito vità informativa e comunicativa che, come è stata presa in esame anche la controver- prescrive il Codice Deontologico 2014, può sia nata intorno all’uso sempre più diffuso di essere solo: “accessibile, trasparente, rigorosa vendere coupon on line relativi a prestazioni e prudente” (art. 55), e soprattutto: “veritiera, mediche. Anche su tale procedura la posizio- obiettiva, pertinente e funzionale all’oggetto ne della FNOMCeO non si è lasciata attendere dell’informazione, mai equivoca, ingannevo- in nome del fatto che la difesa della salute le e denigratoria” (art. 56). Anche per questo “non sono consentite forme di pubblicità FNOMCeO dovrà pagare comparativa sulle prestazioni” (art. 56) né una sanzione amministrativa di “forme di pubblicità promozionale finaliz- zate a consentire la commercializzazione di 831.816mila euro entro il termine prodotti sanitari” (art. 57). Questa la posizione della FNOMCeO che, salvo novità dell’ultima di novanta giorni dalla notifica del ora, dovrà pagare la sanzione amministra- tiva di 831.816mila euro entro il termine di provvedimento ed assumere misure novanta giorni dalla notifica del provvedi- entro il 31 gennaio 2015 atte a porre mento ed assumere misure entro il 31 gen- naio 2015 atte a porre termine all’infrazione, termine all’infrazione modificando il Codice Deontologico per ciò che riguarda la pubblicità. 10 TEME 9/10.14
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