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normativa Politiche di gestione degli approvvigionamenti La convenzione – quadro stipulata La Giurisprudenza, del resto, relativa- Avv. Francesco Petrocchi tra la Consip ed il fornitore si quali- mente alle Convenzioni Quadro aveva Studio Legale Petrocchi&Partners fica giuridicamente come Contratto avuto modo di chiarire come l’articolo Mentana Normativo, alle cui clausole debbono 1 comma 455 della legge 296/2006 conformarsi gli accordi stipulati tra la (Finanziaria 2007) aveva trasferito nei singola amministrazione e il fornito- sistemi regionali il modello naziona- re sezionato (TAR Lazio, III, 13 luglio le (Consip) della centrale d’acquisto 2012 n. 6393). Per le Aziende Sanita- che opera quale centrale di commit- rie Locali, il comma 23 prevede l’esclu- tenza stipulando convenzioni quadro. sione da queste regole, rapportandosi Va rilevato al contempo che il comma queste con le Centrali di Committenza 449 differenzia i rapporti delle singole Regionale e con le convenzioni dalle amministrazioni con dette convenzio- medesime stipulate. Recentemente, ni quadro distinguendo le ammini- il Consiglio di Stato ha fornito una strazioni statali (tranne le istituzioni interpretazione differente della norma scolastiche e universitarie) che sono rispetto a quanto, dalla stessa, appa- obbligate a ricorrere alle convenzioni rentemente previsto. Il Giudice Ammi- quadro, dalle restanti amministrazio- nistrativo ha affermato: lobbligo, per ni pubbliche di cui allart. 1 del d.lgs. gli enti del servizio sanitario, di ricor- 165/2001 che possono ricorrere alle rere alle convenzioni CONSIP discende convenzioni quadro e, ove decidano di dallart. 15 comma 13 lett. D) del d.l. 6 non farlo, devono utilizzarne i para- luglio 2012 n. 95 cvt. In legge 7 ago- metri di prezzo-qualità come limiti sto 2012 n. 135. Lapplicazione di tale massimi per la stipulazione dei con- norma non è esclusa dallart. 1 comma tratti autonomi. Gli enti del Servizio 23 del medesimo d.l. che prevede che sanitario nazionale, per i quali l’ultimo agli enti del servizio sanitario naziona- periodo del comma 449 dispone che le non si applicano le disposizioni di cui “sono in ogni caso tenuti ad approv- al presente articolo perché il comma vigionarsi utilizzando le convenzioni 23 dellart. 1 del d.l. 95/12, deve essere centrali regionali di riferimento”, la letto in combinato disposto con lart. Giurisprudenza ha ritenuto che la por- 15, comma 13 d.l. Questultimo indi- tata dellultimo periodo del comma vidua un vero e proprio obbligo per il 449 sia univoca nel far ritenere che vi servizio sanitario nazionale di utiliz- sia un obbligo di utilizzare le conven- zare strumenti di acquisto e negozia- zioni regionali (mentre quella del pre- zione telematici messi a disposizione cedente periodo, suggerisce, in assenza dalla Consip, mentre al comma 23 di una convenzione regionale, anche dellart. 1 va attribuito il solo scopo di gli enti sanitari debbano utilizzare escludere lapplicazione del medesimo Consip quale parametro di congruità articolo agli enti del servizio naziona- dei prezzi per i contratti conseguenti a le, giacché materia del successivo art. procedure autonomamente espletate). 15.(CdS, III, 27 marzo 2014 n. 1486). Pertanto si è ritenuto che in presenza TEME 9/10.14 27